Lineamenti di diritto costituzionale federale e regionale
PRESENTAZIONE
A tre anni di distanza dalla prima edizione mi è sembrato opportuno procedere ad una nuova edizione del testo, in cui ho tentato di curare maggiormente gli aspetti istituzionali e manualistici, pur mantenendo l'impianto originario.
Il sistema italiano non conosce ancora un definitivo assestamento. Istituzioni di coordinamento non hanno visto la luce; la giurisprudenza costituzionale appare sempre più legata al caso concreto; ancora tutto da attuare è l'art. 119 sul federalismo fiscale. Il cammino è ancora lungo...
All'aggiornamento hanno collaborato i dottori Giuseppe Laneve, ricercatore di diritto costituzionale dell'Università di Macerata, e Alessandro Sterpa, ricercatore di diritto pubblico dell'Università di Roma La Sapienza.
A un mese dalla nona tornata di elezioni per le regioni a statuto ordinario è tempodi rinnovati, anche se sintetici, bilanci nell’ambito di una prospettiva di lungo periodo. Si tratta di considerazioni invero preoccupate sia per gli avvenimenti di questi giorni (cheriproducono situazioni già viste), sia per la complessiva tenuta sistemica nell’ambito della transizione infinita, che ci caratterizza. A due anni dalle elezioni politiche del 2008 si conferma, in maniera incontroversa e ancora una volta, come per il nostro ordinamento ognicommento e previsione sia difficile e sostanzialmente caduco. Due anni fa il bipolarismo pareva rafforzato dall’interesse convergente dei partnes ad escludere gli altri concorrenti; nel tempo entrambi i maggiori partiti del sistema, frutto di convergenze di vertice, hanno dimostrato in maniera differenziata crepe e cedimenti, cui hanno contribuito differentifattori.In queste pagine mi soffermerò schematicamente su due soli punti molto generali, ma tra loro strettamente connessi: in primo luogo, sul pericolo che la piorrea costituzionale, che ci affligge, venga aggravata da fenomeni di centrifugazione istituzionale a livello regionale derivanti dal cedimento delle due maggiori formazioni, che non hanno ancora superato lo stadio dell’istituzionalizzazione; in secondo luogo, che la persistente mancanza di una efficace regolazione del mercato politico intra e interpartitico possa certificare anche su questo piano l’abbassamento degli standard di democraticità della contesa sotto livelli di decenza sopportabile.2-Uno sguardo lungo - Nel 1970 si tennero le prime consultazioni regionali dopo circa venti anni di ritardi giustificati dalla cosiddetta anomalia italiana. La VIII disposizione transitoria e finale della Costituzionestabiliva, infatti, che le elezioni dei Consigli regionali venissero indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, ma solo nel febbraio 1968 fu approvatala legge elettorale necessaria(L.108/1968), sbloccando le remore tuttepolitiche all’applicazione del dettato costituzionale. Quel testo,frutto della fase terminale dell’alleanza di centro- sinistra,risultò coerente con la allora vigente convenzione proporzionalistica, che dal 1954 al 1993 nonvenne mai violata, e che con la legge elettorale europea del 1979 ebbe il suo acme riconosciuto... (segue)
La regione Piemonte si è dotata del nuovo Statuto al termine della legislatura precedente. Il nuovo Statuto della Regione Piemonte è stato infatti approvato dal Consiglio regionale ... (segue)
La Regione Lombardia costituisce, da sempre, uno dei “laboratori” istituzionali di maggior rilievo per la comprensione delle relazioni fra Stato e governo locale, soprattutto con riguardo alle zone del paese a sviluppo economico... (segue)
Lo Statuto della Liguria, pubblicato con legge statutaria della Regione Liguria del 3 maggio 2005, n. 1, è entrato in vigore il 5 maggio dello stesso anno. La formazione dello Statuto fu un iter... (segue)
La Regione Veneto non ha ancora approvato il nuovo Statuto. Il testo vigente è dunque quello varato nel 1971, agli albori del regionalismo italiano. Il 7 agosto 2004, nel corso della settima... (segue)
Ad oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1999 che ha ridisegnato in maniera radicale la struttura della forma di governo delle regioni... (segue)
Gli spazi aperti dalla riforma del Titolo V hanno confermato ancora una volta che, sotto il profilo della legislazione, la Regione Toscana continua ad essere una “Regione-riferimento” per tutte le altre esperienze regionali.Nel corso della VIII Legislatura... (segue)
Lo Statuto regionale umbro entrato in vigore successivamente alle elezioni del 3 e 4 aprile 2005è stato recentemente modificato per la prima volta con la l.r. n. 1/2010. La legge di modifica, approvata in prima lettura il 22 aprile 2009... (segue)
L’approvazione dello Statuto regionale, con legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1, quindi a ridosso della scadenza della VII legislatura, oltre a connotare quest’ultima, ha segnato profondamente anche la legislatura successiva, vale a dire quella 2005-2010, oggetto...(segue)
L’ottava legislatura regionale iniziata con le consultazioni elettorali del 2005, il cui termine ordinario era previsto per la primavera del 2010, si è conclusa in via anticipata con le dimissioni... (segue)
La Regione Campania ha portato a termine il processo di riforma del nuovo statuto e della legge elettorale a conclusione di un lungo e impegnativo iter procedurale che ha assorbito ampia parte... (segue)
La Basilicata è una delle tre Regioni che, oramai a dieci anni dall’entrata in vigore della legge cost. n. 1 del 1999, non ha ancora approvato un nuovo Statuto ai sensi dell’art.123...(segue)
E’ fatto oramai noto che la Regione Calabria, a seguito della sentenza di parziale accoglimento n. 2 del 2004con cui la Corte Costituzionale si è per la prima volta pronunciata... (segue)
Lo Statuto della Regione Puglia è stato approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 durante la scorsa legislatura. Poche risultano essere le proposte di modifica avanzate dal governo Vendola, tra cui è da segnalarsi il progetto di legge a firma del consigliere Tarquinio di “Modifica degli artt. 24 e 43 dello Statuto della Regione Puglia”, presentata il 17 ottobre 2005 ed ancora in discussione. Tra le leggi di attuazione, gli interventi più rilevanti riguardano la disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali e le norme sull’autonomia organizzativa... (segue)
A seguito della riforma introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, l’art. 122, comma 1, della Costituzione stabilisce, com’è noto, che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi... (segue)
L'art. 41 della L. 23 luglio 2009 n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazionedelle imprese, nonché in materia di energia", si inserisce perfettamente in quella costante... (segue)
Con un revirement non inatteso le SS.UU. della Cassazione hanno stabilito che spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alla sorte del contratto stipulato tra l’amministrazione e il concorrente identificato illegittimamente... (segue)
A fine 2009 Il Mulino ha edito due libri che mi sono sembrati complementari. Il primo è quello di Michele Salvati, “Capitalismo, mercato e democrazia”, che è in realtà una raccolta di... (segue)
Al buon esito della riforma sanitaria Usa sono venute meno tutte le previsioni favorevoli della vigilia. Sono saltate le scadenze, quelle che il presidente Barack H. Obama si era dato per approvarla. ... (segue)
(omissis) Con il presente decreto si attua il riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi (omissis) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell’Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’ambiente (omissis)
(omissis) Alla luce delle considerazioni, già allora svolte da questa Corte, ancora oggi valide, deve essere riconosciuto ai principi desumibili dalle disposizioni del Codice degli appalti la natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, come tali costituenti legittimamente limite alla potestà legislativa primaria della resistente Provincia autonoma di Trento; e ciò segnatamente per quelle norme del predetto Codice che attengono, da un lato, alla scelta del contraente (alle procedure di affidamento) e, dall’altro, al perfezionamento del vincolo negoziale (omissis)
(omissis) Il problema che si pone è quello relativo alla questione se agli amministratori e dipendenti di una s.p.a. cosiddetta “in mano pubblica” si applichino le norme di diritto societario o se dalla presenza di capitali pubblici consegua invece l’assoggettamento di questi soggetti alle norme proprie della responsabilità amministrativa, con la conseguente giurisdizione della Corte dei conti. Il problema non è quello di definire se, come e quando una s.p.a. “pubblica” risponda , come persona giuridica per danno erariale ad una P.A., ma si tratta di stabilire sulla base di quale statuto gli amministratori o i dipendenti di una s.p.a. “pubblica” rispondano dei danni (omissis)
(omissis) E’ sufficiente, piuttosto, rilevare che lo strumento adottato dal Comune di Roma, con riferimento agli ambiti di compensazione, configura una forma di espressa sottrazione ai proprietari della parte maggioritaria della quota di edificabilità aggiuntiva agli stessi riconosciuta. E questo - si badi bene - non come esito di una negoziazione: la quota riservata alla mano pubblica è stabilita “a priori” dal piano, il quale dapprima la quantifica con precisione, facendo salve le indicazioni del Programma preliminare solo in senso più restrittivo, e conseguentemente stabilisce a carico dei proprietari degli Ambiti di compensazione (art. 18, comma 4 delle N.T.A.) un puntuale obbligo - una volta approvato lo strumento urbanistico esecutivo - di cedere al Comune (omissis)
(omissis) La Regione disciplina l'attività di commercio al dettaglio perseguendo le seguenti finalità: a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri sia la migliore produttività del sistema, sia la qualità e l'economicità dei servizi da rendere al consumatore; b) integrare la pianificazione territoriale e urbanistica e la programmazione commerciale per un equilibrato ed armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al dettaglio; c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale (omissis)
(omissis) La Regione, in armonia con i principi di pari opportunità, attua politiche volte al rispetto delle identità e alla valorizzazione delle differenze di genere, all’equità nella distribuzione dei poteri e delle responsabilità tra i generi, al superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne e all’incremento della loro partecipazione in ogni ambito. (omissis) La presente legge riordina la Consulta regionale per la condizione femminile, istituita ai sensi della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65 (Istituzione della Consulta regionale per la condizione femminile), che assume la nuova denominazione di Consulta regionale per le pari opportunità, e detta disposizioni in materia di consigliere/a regionale di parità. (omissis)
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Direttore responsabile:Prof. Beniamino Caravita di Toritto Redazione: Andrea Danesi, Ilaria Melis, Andrea Vannucci (redazione centrale).
Diana Basili (regioni e autonomie locali), Alessandra Briganti (estero-UE), Giuseppe M. Di Niro (regioni e autonomie locali),
Giancarlo Doria (Usa), Federica Fabrizzi (Corte dei Conti e province),
Francesca Liberati (autonomie funzionali), Maria Claudia Villani (diritti umani).