Il «federalismo fiscale» Commento alla legge n. 42 del 2009
La collana di studi legati alla Rivista federalismi.it e all'Associazione Osservatorio sui processi di governo e sul federalismo prosegue con il terzo volume dedicato alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.
Si tratta di uno dei più rilevanti testi di attuazione del Titolo V della Costituzione, così come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, perché la legge interviene per porre le norme statali allo scopo – come rilevato dalla Corte costituzionale in questi anni – di
implementare l'art. 119 della Costituzione e permettere l'esercizio della potestà normativa delle Regioni e degli enti locali relativamente
all'autonomia finanziaria. La legge sul «federalismo fiscale» pone anche la disciplina transitoria per l’attuazione dell’art. 114, comma terzo, Cost., relativamente a Roma Capitale, sia nella sua versione di Comune che di Città metropolitana Capitale; un tema, quest’ultimo, che ha visto il
sottoscritto impegnato direttamente nella fase di dialogo istituzionale tra Governo, Comune di Roma, Provincia di Roma e Regione Lazio che ha preceduto l'adozione del testo.
In questi anni, la rivista federalismi.it si è occupata dei temi oggetto di questo volume cercando di coniugare, come ci piace ricordare,
la serietà e la scientificità dei contributi con la rapidità e la tempestività permesse dalla rete, convinti che il dialogo, lo scambio
e la continua reciproca apertura costituiscano l'unico modo per l'arricchimento individuale e collettivo all'interno delle democrazie
contemporanee pluraliste.
L'adozione della legge n. 42/09 ha imposto un lavoro complessivo di analisi dell’impianto della legge e dei singoli articoli di testo,
tale da mettere a disposizione degli operatori del diritto e delle istituzioni una guida critica alla lettura dell'articolato, per di più nella
sua versione novellata di recente delle leggi n. 196/2009 e n. 25/2010, approvate dal Parlamento mentre si chiudeva questo lavoro.
Questo volume non è il primo commento alla legge n. 42/09, ma è il primo che analizza i singoli articoli nella sua versione aggiornata
e lo fa con uno stile chiaro e puntuale, tale da permettere al lettore di entrare nella ratio della legge e nelle sue specifiche
scelte, oltre che fornendo spunti per ulteriori approfondimenti.
Mi permetto di rivolgere un ringraziamento ai curatori del volume, Giulio M. Salerno e Antonio Ferrara, per aver colto l'importanza
di un lavoro come questo su un atto così rilevante che costituirà il presupposto ed il riferimento per molti dei temi istituzionali
e giuridici dei prossimi anni, sull'approfondimento dei quali l'Osservatorio e la Rivista cercheranno di continuare a dare un contributo,
libero e qualificato, alla comunità scientifica e a quella istituzionale.
Le prossime elezioni regionali si collocheranno in uno snodo temporale in vista del quale è possibile proporre la ricostruzione di alcuni elementi di fondo dell’esperienza trascorsa e plausibili considerazioni di prospettiva: la forma di governo “transitoria” disegnata dall’art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 ha conosciuto una fase di messa in opera lunga quanto basta a compierne una valutazione anche in chiave dinamica; si è intanto conclusa in quasi tutte le Regioni la stagione di approvazione dei nuovi Statuti, e sono state corrette in alcuni casi le formule (per alcuni aspetti, sono stati toccati anche i sistemi) elettorali regionali, talvolta approvando leggi organiche, piuttosto che dando corso alla, più diffusa, tecnica novellistica. La forma di governo che si è affermata non trova riscontro nelle ricostruzioni comparative dei modelli noti. È connotata dalla forte concentrazione del potere nel Presidente direttamente eletto, quanto ai rapporti con il Consiglio in forza della regola simul stabunt simul cadent, per la quale il prezzo della sfiducia è l’autodissoluzione dell’organo che la vota, e quanto ai rapporti con la Giunta, poiché la nomina e la permanenza in carica degli assessori dipendono dalla volontà tendenzialmente esclusiva del Presidente. L’assetto monistico e unidimensionale che ne risulta è rafforzato dalla scelta del sistema elettorale: proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione collegata al Presidente risultato vincitore (con varianti, nelle diverse Regioni, non intese a mutarne l’ispirazione di fondo).
Sono dunque incentivate la presenza nella competizione di formazioni politiche in numero elevato (e la costituzione di nuove formazioni), per competere al riparto proporzionale dei seggi, e la coalizione di esse intorno a un candidato Presidente, nel perseguimento di interessi coincidenti: per le formazioni politiche, a ottenere i vantaggi del premio di maggioranza e, per il candidato Presidente, a conseguire maggiori chance di vittoria in ragione dell’ampiezza dell’alleanza, specie in un sistema come quello italiano, connotato da polarizzazionetra i partiti maggiori e da relativamente piccoli margini di differenza nel consenso, sicché anche quote marginali di voti possono risultare decisive... (segue)
Ci siamo riuniti oggi – come molti altri in Italia e in Europa – per celebrare insieme il “Giorno della Memoria”, in cui vennero abbattuti i cancelli di Auschwitz. Quei cancelli di fronte ai quali i quattro soldati russi giunti a cavallo a mezzogiorno del 27 gennaio di sessantacinque anni fa non parlavano, non salutavano, non sorridevano: «era la stessa vergogna a noi ben nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni, e ogni volta che ci toccava assistere o sottostare a un oltraggio», come testimonia il numero 174.517 del lager, Primo Levi, all’inizio de La tregua... (segue)
La promulgazione – dieci anni or sono – della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha aperto la fase delle più incisive riforme a livello costituzionale che abbiano interessato il regionalismo italiano negli ormai oltre 60 anni della sua storia. Al termine di un processo che aveva alle sue origini il progetto Labriola, la Commissione De Mita-Jotti, il Comitato Speroni e che, nella XIII legislatura, aveva trovato dei punti di cristallizzazione dapprima nel progetto della Commissione bicamerale D’Alema del 1997-98 e poi nel disegno di legge presentato da Giuliano Amato in qualità di ministro delle Riforme istituzionali del I governo D’Alema, la riscrittura delle regole costituzionali sul regionalismo si frammentò... (segue)
Premessa. Le “dichiarazioni identitarie” nel nuovo Statuto della Regione Campania. Come ogni stagione riformatrice che si rispetti, anche questa recente della nascita dei nuovi Statuti regionali in conseguenza della revisione costituzionale del 1999-2001 ha risvegliato suggestioni e suscitato fantasie istituzionali, di cui è sintomo, tra l’altro, la.... (segue)
Al procedimento di formazione delle leggi regionali è dedicato essenzialmente il titolo VI dello Statuto, salvo l’art. 56, che concerne specificamente la potestà regolamentare. Attorno a questa base normativa principale, si muovono poi tutta una serie di disposizioni che in misura diversa, più direttamente o meno direttamente.... (segue)
Lo Statuto della Regione Campania disciplina la potestà regolamentare nell’art. 56, inserito dell’ambito del Titolo VI, relativo ai “Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti”.
L’art. 56, strutturato in quattro commi, prevede l’emanazione dei regolamenti da parte del Presidente della Giunta regionale.... (segue)
La figura del Vicepresidente della Giunta regionale rievoca i tentativi compiuti da alcune Regioni rivolti a limitare, attraverso la normativa statutaria, l’operatività della clausola simul stabunt simul cadent. La Regione Marche provò ad escludere il meccanismo in questione per le vicende concernenti il Presidente della Giunta... (segue)
Nella XVI legislatura si è avviato un processo di riforma - da realizzare in più fasi e da completare entro quattro anni - del sistema delle leggi finanziarie e di bilancio e dei documenti contabili dello Stato e degli enti locali, imperniato sulla legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sostituisce la legge 5 agosto 1978, n. 468, e si raccorda con quanto previsto per gli enti locali dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (opportunamente modificata a tal fine), in materia di federalismo fiscale. L’iter della legge in esame si è caratterizzato per il confronto costruttivo che si è svolto tra Camere e Governo, all’esito del quale è uscito un quadro normativo... (segue)
I piani di rientro dei debiti pregressi della sanità fanno acqua da tutte le parti, perché caratterizzati da una logica squisitamente emergenziale e basati su presupposti economico-patrimoniali spesso adattati alla esigenza di superare l’esame governativo. Dunque, uno scrutinio tecnico-politico, a suo tempo dimostratosi non propriamente attento da parte degli organismi di verifica e monitoraggio preposti a livello ministeriale, attese le conclusioni qui di seguito analizzate. I piani di rientro elaborati dalle cinque Regioni, esaminate dal Magistrato contabile (Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia)...(segue)
La questione c’è da sempre, ovvero fin dal 1948, ma solo ora sta vivendo una sua attualità: come può un comune distaccarsi dalla originaria regione di appartenenza e aggregarsi a un’altra? Dicevo che la questione c’è dalle origini della Costituzione; infatti, l’art. 132 Cost. prevedeva, al secondo comma, che: «Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali... (segue)
Questo breve scritto è dedicato ad indagare come il tema della spettanza della competenza legislativa in materia di ordinamento di enti locali è stato affrontato dalla giurisprudenza costituzionale. Il discorso sarà sviluppato soprattutto in relazione alle Regioni ordinarie, ma qualche considerazione... (segue)
Le projet de réforme des collectivités locales en France est un projet de système qui a plusieurs objectifs que l’on pourrait, en dernière analyse, résumer de la sorte :
a. renforcement des libertés des autonomies locales (appelée démocratie de proximité) ;
b. prévision de une nouvelle forme de gestion publique plus proche des citoyens, au-delà des modèles de participation... (segue)
Häberle sustains that the “Constitution is not limited to just being a set of legal texts or a mere collection of laws, but that it expresses a certain degree of cultural development, a means of an entire people’s personal self-representation, a mirror of their cultural legacy and the bedrock of their hopes and desires.” And he adds “…the juridical side of every constitutional State is only a fragment of the reality of every living... (segue)
(omissis) L’indagine ha per oggetto la gestione delle risorse da destinare alla riduzione strutturale del disavanzo del servizio sanitario nazionale maturato nel periodo 2001- 2005: in conto capitale pari a 3 miliardi di euro; sotto forma di prestito pari a 9,077 miliardi di euro. Dette risorse sono destinate alle Regioni in deficit strutturale nel richiamato arco temporale: Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Sicilia. La corretta gestione di queste risorse, ancora in corso, costituisce elemento imprenscindibile per riportare a fisiologia l’attività delle aziende sanitarie e delle regioni interessate. (omissis)
(omissis) Non sussistono elementi per discostarsi dall’orientamento in passato espresso dalla Sezione secondo cui “il diritto di accesso non si configura mai come un'azione popolare (fatta eccezione per il peculiare settore dell' accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti. La titolarità (o la rappresentatività) degli interessi diffusi non giustifica un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all'attività di un gestore del servizio e non collegati alla prestazione dei servizi all'utenza, ma solo al più limitato diritto alla conoscenza di atti, relativi a servizi rivolti ai consumatori, che incidono in via diretta e immediata, e non in via meramente ipotetica e riflessa, sugli interessi dei consumatori.” (Consiglio Stato , sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 555). (omissis)
(omissis) art. 13 del d.l. n. 223 del 2006 (applicabile alla fattispecie, poiché entrato in vigore il 1° gennaio 2007, ovvero precedentemente alla pubblicazione del bando del concorso in argomento, intervenuta il 26 gennaio 2007) vieta l’attività extra moenia delle società partecipate da enti locali, e anche delle società da questi indirettamente partecipate. A sostegno di tale ultima affermazione, si richiamano i pareri dell’Autorità di vigilanza n. 92 del 20 marzo 2008, riferito a società “di terzo grado”, n. 135 del 9 maggio 2007 e n. 213 del 31 luglio 31 luglio 2008, riferito proprio a società controllata dalla già sopra menzionata Save; (omissis)
semplificazione e qualità della normazione » italia
(omissis) La Regione promuove misure straordinarie per il sostegno del settore edilizio, attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, promuovere l'edilizia economica per le giovani coppie e le categorie svantaggiate e meno abbienti e l'edilizia scolastica nonché per migliorare le caratteristiche architettoniche, energetiche, tecnologiche e di sicurezza dei fabbricati (omissis) Il fine di migliorare la condizione abitativa, la sicurezza sismica dei fabbricati e la prestazione energetica e comunque per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento (omissis)
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Registrazione al Tribunale di Roma numero 202/2003 del 18.04.2003
ISSN 1826-3534
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Diana Basili (regioni e autonomie locali), Giuseppe M. Di Niro (regioni e autonomie locali),
Giancarlo Doria (Usa), Federica Fabrizzi (Corte dei Conti e province),
Francesca Liberati (autonomie funzionali), Maria Claudia Villani (diritti umani).