Il «federalismo fiscale» Commento alla legge n. 42 del 2009
La collana di studi legati alla Rivista federalismi.it e all'Associazione Osservatorio sui processi di governo e sul federalismo prosegue con il terzo volume dedicato alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.
Si tratta di uno dei più rilevanti testi di attuazione del Titolo V della Costituzione, così come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, perché la legge interviene per porre le norme statali allo scopo – come rilevato dalla Corte costituzionale in questi anni – di
implementare l'art. 119 della Costituzione e permettere l'esercizio della potestà normativa delle Regioni e degli enti locali relativamente
all'autonomia finanziaria. La legge sul «federalismo fiscale» pone anche la disciplina transitoria per l’attuazione dell’art. 114, comma terzo, Cost., relativamente a Roma Capitale, sia nella sua versione di Comune che di Città metropolitana Capitale; un tema, quest’ultimo, che ha visto il
sottoscritto impegnato direttamente nella fase di dialogo istituzionale tra Governo, Comune di Roma, Provincia di Roma e Regione Lazio che ha preceduto l'adozione del testo.
In questi anni, la rivista federalismi.it si è occupata dei temi oggetto di questo volume cercando di coniugare, come ci piace ricordare,
la serietà e la scientificità dei contributi con la rapidità e la tempestività permesse dalla rete, convinti che il dialogo, lo scambio
e la continua reciproca apertura costituiscano l'unico modo per l'arricchimento individuale e collettivo all'interno delle democrazie
contemporanee pluraliste.
L'adozione della legge n. 42/09 ha imposto un lavoro complessivo di analisi dell’impianto della legge e dei singoli articoli di testo,
tale da mettere a disposizione degli operatori del diritto e delle istituzioni una guida critica alla lettura dell'articolato, per di più nella
sua versione novellata di recente delle leggi n. 196/2009 e n. 25/2010, approvate dal Parlamento mentre si chiudeva questo lavoro.
Questo volume non è il primo commento alla legge n. 42/09, ma è il primo che analizza i singoli articoli nella sua versione aggiornata
e lo fa con uno stile chiaro e puntuale, tale da permettere al lettore di entrare nella ratio della legge e nelle sue specifiche
scelte, oltre che fornendo spunti per ulteriori approfondimenti.
Mi permetto di rivolgere un ringraziamento ai curatori del volume, Giulio M. Salerno e Antonio Ferrara, per aver colto l'importanza
di un lavoro come questo su un atto così rilevante che costituirà il presupposto ed il riferimento per molti dei temi istituzionali
e giuridici dei prossimi anni, sull'approfondimento dei quali l'Osservatorio e la Rivista cercheranno di continuare a dare un contributo,
libero e qualificato, alla comunità scientifica e a quella istituzionale.
«La Costituzione rappresenta più che mai – nella sua comprovata validità – un patrimonio comune»: nessuna forza politica può reclamarne in esclusiva l’eredità, «possono solo, tutte insieme, richiamarsi ai suoi valori e alle sue regole, e insieme affrontare i problemi di ogni sua specifica, possibile revisione». Così il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il 23 gennaio scorso, ha celebrato il 60° anniversario della Costituzione repubblicana.
Le origini e il contenuto della Costituzione – fra loro inscidibilmente connessi – rendono ragione del suo essere un “patrimonio comune”, della sua attualità e della sua capacità di continuare a costituire il punto di riferimento della nostra convivenza, nonostante i profondi mutamenti del contesto sociale, politico ed economico, rispetto a quelle origini; ferma restando la necessità di qualche limitato ritocco di quel contenuto. E, d’altronde, prima di interrogarsi sull’attualità o sull’obsolescenza della Costituzione – come oggi è di moda – occorrebbe chiedersi quanto di essa resta ancora da attuare, a sessanta anni dalla sua entrata in vigore...
[omissis] E fu per me un onore immenso far parte di queste Camere del Parlamento nazionale, di quel sovrano legale da cui ogni legittimo potere civile, militare, giudiziario, deriva. Ché quando il Fascismo volle spazzare via la democrazia rappresentativa e il regime di libertà spazzò via il Parlamento non le Forze Armate, non la Polizia e neanche la magistratura che di fatto aderì nella quasi totalità al regime, mandando in galera Paietta, Terracini, De Gasperi, Lussu, Amendola e tanti altri ancora...
Quello delle fonti e dei principi della giustizia amministrativa è argomento che assurge, in questo periodo più che mai, alla massima attualità: io stessa lo scorso anno ho sentito l’esigenza di organizzare all’Università di RomaTre un convegno sul ruolo del giudice, con particolare riferimento alle magistrature supreme...
Questo scritto è un contributo al tentativo di individuare il regime giuridico della responsabilità degli amministratori e dipendenti per danni da questi procurati alle imprese pubbliche o, per meglio dire, alle s.p.a. cosiddette “in mano pubblica”, cui appartengono...
[omissis] La nostra Costituzione è sempre stata vissuta come il luogo del consenso, anche per il modo in cui venne approvata: con una maggioranza larghissima e con il voto contrario degli esponenti monarchici, dei pochi politici che ancora si rifacevano all'esperienza fascista e di qualche rappresentante del vecchio mondo prefascista...
Un libro di Gherardo Colombo, di avvincente semplicità, spiega che siamo un paese senza regole e si sofferma poi sul senso e sull’utilità delle regole per la convivenza civile.
Ma: perché siamo un paese senza regole?
Non vuol dire che le regole non ci sono.
Anzi, nel nostro paese ce ne sono tantissime.
Infatti, da decenni e decenni tutti i governi vogliono ridurle e semplificarle (anche se non ci sono più regole nel nostro paese che in altri paesi:...)
Con la sentenza n. 164 del 2008 la Corte costituzionale si è pronunciata su una questione sollevata dalla Corte d’appello di Cagliari in riferimento all’art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2002 (disciplina del referendum sulle leggi statutarie), nella parte in cui rinvia all’articolo 14 della legge della Regione Sardegna n. 20 del 1957 (Norme in materia di referendum popolare regionale). In particolare, il comma 2 della disposizione da ultimo citata prevede come requisito di validità del referendum il quorum di partecipazione di un terzo degli elettori...
L’insediamento del nuovo Governo, che al terzo punto del programma elettorale sottoposto agli elettori ha espressamente indicato tra le proprie missioni “la riforma della normativa anche costituzionale in tema di responsabilità penale, civile e disciplinare dei magistrati...
Perché Hillary Clinton è ancora in corsa? E a cosa mira veramente? È su queste domande che da ormai parecchi giorni si esercita gran parte della stampa americana. Al punto che la stessa senatrice si è sentita in bisogno di dare la propria versione della risposta: “Corro perché credo ancora di poter vincere on the merits. [… E] corro perché credo di essere la candidata più forte per fronteggiare McCain”...
La cooperazione e la solidarietà internazionale rappresentano il tentativo da parte degli Stati e della società civile di costruire nuove tipologie di rapporti con l’altra metà del mondo basati sullo scambio reciproco, sulla collaborazione, sulla solidarietà. Questi principi si concretizzano nel sostegno e finanziamento di progetti di sviluppo che vogliono migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e renderle partecipi di un cambiamento di segno positivo..
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 120, del 23 maggio 2008, il Decreto legge n. 90 recante “Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”.
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo piu' efficiente per contrastare fenomeni di illegalita' diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalita' organizzata...
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(omissis) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 [...], convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...], «conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»
(omissis) Ai fini della individuazione delle reti digitali terrestri da realizzare nelle aree all digital allo stato identificate, ossia regione Autonoma Valle d'Aosta, provincia autonoma di Trento e regione Piemonte e della conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni, sono avviati i procedimenti di pianificazione per ciascuna delle predette aree all digital con il seguente calendario (omissis)
(omissis) Con l’articolo 11 del decreto assessorile n. 890 del 17 giugno 2002 la Regione Siciliana ha inteso attuare, [...], la disposizione legislativa nazionale estendendo il regime del preaccreditamento anche a quelle strutture che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso avente natura regolamentare, avessero erogato in regime di assistenza indiretta prestazioni sanitarie, anche non di alta specializzazione. L’articolo 11 introduce, infatti, due condizioni per il preaccreditamento, ampliandone la sfera rispetto alla normativa nazionale (omissis)
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(omissis) Come si è già riferito, l'attribuzione ai Comuni dell'esercizio della potestà autoritaria di procedere al classamento e quindi alla definizione della relativa rendita catastale, costituisce una opzione non prevista dalla legge nell'ambito del trasferimento di funzioni catastali, atteso che tale assunzione diretta di competenze è esclusa dalla nuova formulazione degli artt. 65 e 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998. (omissis)
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