Il «federalismo fiscale» Commento alla legge n. 42 del 2009
La collana di studi legati alla Rivista federalismi.it e all'Associazione Osservatorio sui processi di governo e sul federalismo prosegue con il terzo volume dedicato alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.
Si tratta di uno dei più rilevanti testi di attuazione del Titolo V della Costituzione, così come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, perché la legge interviene per porre le norme statali allo scopo – come rilevato dalla Corte costituzionale in questi anni – di
implementare l'art. 119 della Costituzione e permettere l'esercizio della potestà normativa delle Regioni e degli enti locali relativamente
all'autonomia finanziaria. La legge sul «federalismo fiscale» pone anche la disciplina transitoria per l’attuazione dell’art. 114, comma terzo, Cost., relativamente a Roma Capitale, sia nella sua versione di Comune che di Città metropolitana Capitale; un tema, quest’ultimo, che ha visto il
sottoscritto impegnato direttamente nella fase di dialogo istituzionale tra Governo, Comune di Roma, Provincia di Roma e Regione Lazio che ha preceduto l'adozione del testo.
In questi anni, la rivista federalismi.it si è occupata dei temi oggetto di questo volume cercando di coniugare, come ci piace ricordare,
la serietà e la scientificità dei contributi con la rapidità e la tempestività permesse dalla rete, convinti che il dialogo, lo scambio
e la continua reciproca apertura costituiscano l'unico modo per l'arricchimento individuale e collettivo all'interno delle democrazie
contemporanee pluraliste.
L'adozione della legge n. 42/09 ha imposto un lavoro complessivo di analisi dell’impianto della legge e dei singoli articoli di testo,
tale da mettere a disposizione degli operatori del diritto e delle istituzioni una guida critica alla lettura dell'articolato, per di più nella
sua versione novellata di recente delle leggi n. 196/2009 e n. 25/2010, approvate dal Parlamento mentre si chiudeva questo lavoro.
Questo volume non è il primo commento alla legge n. 42/09, ma è il primo che analizza i singoli articoli nella sua versione aggiornata
e lo fa con uno stile chiaro e puntuale, tale da permettere al lettore di entrare nella ratio della legge e nelle sue specifiche
scelte, oltre che fornendo spunti per ulteriori approfondimenti.
Mi permetto di rivolgere un ringraziamento ai curatori del volume, Giulio M. Salerno e Antonio Ferrara, per aver colto l'importanza
di un lavoro come questo su un atto così rilevante che costituirà il presupposto ed il riferimento per molti dei temi istituzionali
e giuridici dei prossimi anni, sull'approfondimento dei quali l'Osservatorio e la Rivista cercheranno di continuare a dare un contributo,
libero e qualificato, alla comunità scientifica e a quella istituzionale.
Il Consiglio superiore della magistratura torna protagonista sulla scena istituzionale. E lo fa predisponendo e approvando (a maggioranza) un parere, non richiesto, su una norma di legge in materia processuale penale (la cd. “blocca processi”), che è all’esame del Parlamento: esercitando così una funzione consultiva, che costituzionalmente non gli compete. Se la esercita, a dispetto della lettera della Costituzione, è perché vorrebbe assumere un ruolo di organo di indirizzo politico giudiziario, che è in contrasto con il disegno e l’assetto costituzionale. Con l’aggravante, che nel parere reso “d’autorità” si esprime una valutazione sulla costituzionalità della norma, quasi il Csm si volesse così sostituire al sindacato della Corte costituzionale… oltreché mancare di correttezza costituzionale nei riguardi del suo Presidente – che è il Presidente della Repubblica – il quale, come noto, esercita un primo vaglio di costituzionalità in funzione della firma che egli deve apporre per la promulgazione della legge...(segue)
In ragione dell'importanza del tema, Federalismi.it raccoglie in un dossier gli appelli presentati nei giorni scorsi da due gruppi di costituzionalisti, il parere del Csm sul cosiddetto emendamento "blocca-processi", il testo del ddl sulla sospensione dei processi..(segue)
Durante l’iter parlamentare di discussione del DDL governativo in materia di sicurezza, il CSM è intervenuto con l’emissione di un parere della sua VI commissione, fatto proprio dal plenum di Palazzo dei Marescialli. La vicenda suscita interesse proprio per il contenuto dello stesso, che esprime valutazioni circa la illegittimità costituzionale delle norme in materia di sospensione dei processi. In difesa delle prerogative del Parlamento sono intervenuti prima i Presidenti delle due Camere e... (segue)
Un tema che sta occupando, oramai frequentemente, l’interesse della dottrina è quello che afferisce l’esercizio dei poteri sostitutivi, soprattutto in riferimento ai suoi limiti applicativi...
In un interessante scritto pubblicato su queste paginesi argomenta nel senso che i commissari ad acta nominati ai fini del ripianamento dei disavanzi sanitari regionali secondo le procedure di cui al comma 174 dell’art. 1 della l. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)...
Le ragioni che hanno spinto il Governo ad adottare il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, già delineate nella scelta del titolo, che si riferisce alle “misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania”, e poi esplicitate nei “considerando” del relativo preambolo, giustificano...
Con la sentenza n. 102 del 2008 la Corte costituzionale si è pronunciata sulle cosiddette “tasse sul lusso”, istituite dalla Regione Sardegna con la legge n. 4 del 2006 (successivamente modificata...
Il nuovo Titolo V, Parte II, Cost., così come riformato dalla legge cost. n. 3 del 2001, modifica sensibilmente l’assetto dei rapporti tra Stato, Regioni ed autonomie locali anche con specifico riferimento alla tutela dell’ambiente...
Die heutige Konferenz ist in mehrfacher Hinsicht an Schnittstellen angesiedelt. An einer solchen befinden wir uns auch, wenn wir die nichtterritoriale Selbstverwaltung, also den Restbereich an Selbstverwaltung neben der schon bisher im B-VG explizit verankerten Gemeindeselbstverwaltung (...)
Con la sentenza In re Marriage Cases, pronunciata lo scorso 15 maggio, la Corte Suprema della California ha sancito a stretta maggioranza l’illegittimità costituzionale delle sezioni 300 e 308.5 del Family Code dello Stato, nella misura in cui esse escludevano dall’accesso alla definizione di “matrimonio” le unioni formate da individui dello stesso sesso...
(omissis) proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonche' di assicurare la funzionalita' del sistema di istruzione universitario (omissis)
(omissis) Appunto per questo, però secondo la giurisprudenza di questa Corte, in siffatta ipotesi «non sussiste materia per un conflitto di attribuzione, restando aperta invece all'ente autonomo la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di far valere la illegittimità dell'atto impugnato» (omissis)
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(omissis) Questa Sezione consultiva si ritiene competente a richiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia, come da Essa esplicitamente affermato con sent. del 16-10-1997, nelle Cause riunite da 69/96 a 79/96, secondo la quale il Consiglio di Stato italiano, quando emette un parere nell'ambito di un ricorso straordinario, costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi del previgente articolo 177 del Trattato (omissis)
Giurisprudenza » Italia » Consiglio di Stato » Appalti
Nell’anno di riferimento la difficile situazione economica ha imposto all’Antitrust di modulare adeguatamente il proprio intervento, e l’ha stimolata ad attivare il confronto competitivo in tutti i settori in cui la tensione concorrenziale è apparsa assente o affievolita.
La funzione di positivo orientamento delle condotte imprenditoriali ha avuto il precipuo scopo di indurre una ‘prima mossa concorrenziale’ in mercati ingessati. È nella nostra responsabilità istituzionale porre in essere azioni
di ricerca della soluzione in concreto più vantaggiosa per l’equilibrio
dei mercati, per lo sviluppo delle imprese, per il benessere dei cittadini. (segue)
(omissis) RITENUTO di dover aggiornare le modalità di svolgimento delle attività ispettive tenuto conto dell’evolversi dell’attività, delle intervenute modifiche (omissis)
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