Il «federalismo fiscale» Commento alla legge n. 42 del 2009
La collana di studi legati alla Rivista federalismi.it e all'Associazione Osservatorio sui processi di governo e sul federalismo prosegue con il terzo volume dedicato alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.
Si tratta di uno dei più rilevanti testi di attuazione del Titolo V della Costituzione, così come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, perché la legge interviene per porre le norme statali allo scopo – come rilevato dalla Corte costituzionale in questi anni – di
implementare l'art. 119 della Costituzione e permettere l'esercizio della potestà normativa delle Regioni e degli enti locali relativamente
all'autonomia finanziaria. La legge sul «federalismo fiscale» pone anche la disciplina transitoria per l’attuazione dell’art. 114, comma terzo, Cost., relativamente a Roma Capitale, sia nella sua versione di Comune che di Città metropolitana Capitale; un tema, quest’ultimo, che ha visto il
sottoscritto impegnato direttamente nella fase di dialogo istituzionale tra Governo, Comune di Roma, Provincia di Roma e Regione Lazio che ha preceduto l'adozione del testo.
In questi anni, la rivista federalismi.it si è occupata dei temi oggetto di questo volume cercando di coniugare, come ci piace ricordare,
la serietà e la scientificità dei contributi con la rapidità e la tempestività permesse dalla rete, convinti che il dialogo, lo scambio
e la continua reciproca apertura costituiscano l'unico modo per l'arricchimento individuale e collettivo all'interno delle democrazie
contemporanee pluraliste.
L'adozione della legge n. 42/09 ha imposto un lavoro complessivo di analisi dell’impianto della legge e dei singoli articoli di testo,
tale da mettere a disposizione degli operatori del diritto e delle istituzioni una guida critica alla lettura dell'articolato, per di più nella
sua versione novellata di recente delle leggi n. 196/2009 e n. 25/2010, approvate dal Parlamento mentre si chiudeva questo lavoro.
Questo volume non è il primo commento alla legge n. 42/09, ma è il primo che analizza i singoli articoli nella sua versione aggiornata
e lo fa con uno stile chiaro e puntuale, tale da permettere al lettore di entrare nella ratio della legge e nelle sue specifiche
scelte, oltre che fornendo spunti per ulteriori approfondimenti.
Mi permetto di rivolgere un ringraziamento ai curatori del volume, Giulio M. Salerno e Antonio Ferrara, per aver colto l'importanza
di un lavoro come questo su un atto così rilevante che costituirà il presupposto ed il riferimento per molti dei temi istituzionali
e giuridici dei prossimi anni, sull'approfondimento dei quali l'Osservatorio e la Rivista cercheranno di continuare a dare un contributo,
libero e qualificato, alla comunità scientifica e a quella istituzionale.
Mentre l'attuazione del federalismo fiscale sembra assumere una collocazione prioritaria nell'agenda del Governo e le questioni concernenti riforme costituzionali e della legge elettorale formano, sia pure con qualche incertezza, oggetto di continua elaborazione in seno alla maggioranza e all'opposizione, il dibattito nazionale sulla ratifica del trattato di Lisbona e sull'assetto istituzionale dell'Unione europea appare pressoché archiviato.
Anche la Repubblica italiana dovrebbe aggiungersi ben presto al nutrito gruppo di Stati membri che hanno già provveduto a ratificare, in conformità con le posizioni espresse dalla stragrande maggioranza delle forze politiche nazionali, le quali, anche se con differenti valutazioni circa l'esito negativo del referendum irlandese dello scorso giugno, ritengono che il processo debba comunque andare avanti, nonostante il trattato, nella sua attuale formulazione, non potrà comunque entrare in vigore in assenza di ratifica da parte della totalità degli Stati membri, giusta la previsione contenuta nell'articolo 6 dello stesso...
Le innovazioni sono strumenti tecnici con un grado di valenza politica differenziata a seconda del settore e della incidenza dell'intervento prospettato. Il parco di proposte suggerite in modo intelligente dal documento copre un ampio spettro di possibili innovazioni...
Pochi sono ormai gli studiosi che, nelle loro analisi sulla forma di governo parlamentare e sulle relative problematiche di funzionalità nonché nelle stesse prospettazioni de jure condendo...
Il primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE da parte della Corte costituzionale, deciso con la sentenza n.102 del 2008 ed effettuato con l’ordinanza immediatamente successiva, è tutto costruito sulla peculiarità del giudizio di costituzionalità che lo ha determinato (quello in via principale), ma è probabilmente destinato ad assumere una valenza che va al di là di tale ambito specifico...
I recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale sembrano evidenziare un orientamento interpretativo rivolto ad una più stretta saldatura tra l’ordinamento interno e le fonti internazionali e comunitarie....
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale il danno lamentato derivi dal mancato esercizio di un potere autoritativo nei tempi prefigurati da norme di legge, sia qualora si richieda il danno per mancata emanazione di un provvedimento....
Viene chiamata “class action”; ma, per la legge recentemente approvata dal Parlamento, è un’azione collettiva risarcitoria a tutela di interessi di massa. Già sono numerose in tutta Italia le questioni al vaglio di studiosi pronte a sperimentare...
La legge 27 gennaio 2006, n. 21 («Conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania») ha introdotto uno speciale regime processuale per l’impugnazione delle ordinanze «emergenziali» e dei consequenziali provvedimenti commissariali...
La presente nota ha lo scopo di riepilogare quanto è stato prodotto in materia di fiscalità locale a fronte delle modifiche introdotte dalle normative in materia di federalismo amministrativo (legge 59/97, Dlgs 112/98) e dalla successiva riforma del Titolo V della Costituzione che ha dato una cornice costituzionale a quanto definito dalla legislazione ordinaria in materia di trasferimento di funzioni e compiti da parte dello Stato verso il sistema delle autonomie (Regioni – Enti Locali)...
I recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale sembrano evidenziare un orientamento interpretativo rivolto ad una più stretta saldatura tra l’ordinamento interno e le fonti internazionali e comunitarie...
Il Parlamento Europeo (omissis)
esorta le autorità italiane ad astenersi dal procedere alla raccolta delle impronte digitali dei rom, inclusi i minori, in quanto ciò costituirebbe chiaramente un atto di discriminazione fondato sulla razza e l’origine etnica, vietato dall'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e per di più un atto di discriminazione tra i cittadini dell’UE di origine rom o nomadi e gli altri cittadini, ai quali non viene richiesto di sottoporsi a tali procedure (omissis)
Giurisprudenza » Europa » Corte di Giustizia » Unione europea
(omissis)Gli artt. 18 CE e 27 della direttivadel Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE,(omissis) non ostano a una normativa nazionale che consente di limitare il diritto di un cittadino di uno Stato membro di recarsi nel territorio di un altro Stato membro, in particolare perché è stato precedentemente rimpatriato da quest’ultimo in quanto vi si trovava in «situazione illegale», a condizione che, da una parte, il comportamento personale di tale cittadino costituisca una minaccia reale, (omissis)
(omissis) Questa Corte, considerata la diversa posizione dei Consigli regionali e delle Assemblee parlamentari nel sistema costituzionale, ha escluso che le delibere di insindacabilità regionali abbiano un’efficacia inibitoria nei confronti degli atti dell’autorità giudiziaria e ha negato l’estensibilità della disciplina prevista dalla legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), in favore dei consiglieri regionali (sentenza n. 195 del 2007) (omissis)
(omissis) che, sotto il profilo soggettivo, il conflitto è inammissibile in quanto proposto da un singolo cittadino il quale si autoqualifica «componente dell'organo costituzionale “corpo elettorale”»;
che, invero, questa Corte ha affermato che «in nessun caso (…) il singolo cittadino può (…) ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 legge n. 87 del 1953» (ordinanza s.n. del 27 luglio 1988; dello stesso tenore le ordinanze n. 189 del 2008; n. 296 del 2006; n. 57 del 1971); (omissis)
Giurisprudenza » Italia » Consiglio di Stato » Appalti
(omissis) che giova premettere che la mancata previsione nello statuto comunale di espresse disposizioni normative, disciplinanti la cessazione anticipata dalla carica di presidente del Consiglio comunale, non si ritiene, ad avviso del Collegio, possa essere preclusiva all’adozione di un provvedimento di revoca di tale carica istituzionale in caso di condotte poste in essere da colui il quale vi sia preposto che siano risultate incompatibili con il ruolo istituzionale di garanzia connesso alla funzione; (omissis)
Nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende esprimere il proprio parere in merito alla regolamentazione del settore autostradale a seguito dell’approvazione della legge di conversione del 6 giugno 2008, n. 101, del decreto legge dell’8 aprile 2008, n. 59 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee)...
Nel 2007 è cresciuto il livello di indebitamento dei principali gruppi quotati non finanziari italiani. Il rapporto debiti/patrimonio netto si è attestato su valori superiori a 1,1 (contro 0,9 del 2006) a causa della signidficativa crescita....
I quarantaquattro capi di Stato e di governo che si sono riuniti il 13 luglio a Parigi per fondare l’Unione per il Mediterraneo s'impegnano a trasformare il Mediterraneo in un'area di pace, democrazia, cooperazione e prosperità. Il progetto di Unione per il Mediterraneo ha, infatti, l’obiettivo di consolidare e far progredire la cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo. A Parigi erano presenti non solo i capi di Stato e di governo dei 27 paesi membri dell'Unione europea e dei 12 paesi mediterranei membri del Processo di Barcellona e degli altri 4 paesi del bacino Mediterraneo, ma anche i responsabili delle maggiori organizzazioni internazionali e regionali.
Art. 1 - La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale e di tutela delle minoranze contenuti nella Costituzione, nello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e nelle relative norme di attuazione, nonché nel diritto nazionale, comunitario e internazionale, promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle identità, in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche, delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra le quali costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'intera comunità provinciale. (omissis)
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