Il «federalismo fiscale» Commento alla legge n. 42 del 2009
La collana di studi legati alla Rivista federalismi.it e all'Associazione Osservatorio sui processi di governo e sul federalismo prosegue con il terzo volume dedicato alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.
Si tratta di uno dei più rilevanti testi di attuazione del Titolo V della Costituzione, così come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, perché la legge interviene per porre le norme statali allo scopo – come rilevato dalla Corte costituzionale in questi anni – di
implementare l'art. 119 della Costituzione e permettere l'esercizio della potestà normativa delle Regioni e degli enti locali relativamente
all'autonomia finanziaria. La legge sul «federalismo fiscale» pone anche la disciplina transitoria per l’attuazione dell’art. 114, comma terzo, Cost., relativamente a Roma Capitale, sia nella sua versione di Comune che di Città metropolitana Capitale; un tema, quest’ultimo, che ha visto il
sottoscritto impegnato direttamente nella fase di dialogo istituzionale tra Governo, Comune di Roma, Provincia di Roma e Regione Lazio che ha preceduto l'adozione del testo.
In questi anni, la rivista federalismi.it si è occupata dei temi oggetto di questo volume cercando di coniugare, come ci piace ricordare,
la serietà e la scientificità dei contributi con la rapidità e la tempestività permesse dalla rete, convinti che il dialogo, lo scambio
e la continua reciproca apertura costituiscano l'unico modo per l'arricchimento individuale e collettivo all'interno delle democrazie
contemporanee pluraliste.
L'adozione della legge n. 42/09 ha imposto un lavoro complessivo di analisi dell’impianto della legge e dei singoli articoli di testo,
tale da mettere a disposizione degli operatori del diritto e delle istituzioni una guida critica alla lettura dell'articolato, per di più nella
sua versione novellata di recente delle leggi n. 196/2009 e n. 25/2010, approvate dal Parlamento mentre si chiudeva questo lavoro.
Questo volume non è il primo commento alla legge n. 42/09, ma è il primo che analizza i singoli articoli nella sua versione aggiornata
e lo fa con uno stile chiaro e puntuale, tale da permettere al lettore di entrare nella ratio della legge e nelle sue specifiche
scelte, oltre che fornendo spunti per ulteriori approfondimenti.
Mi permetto di rivolgere un ringraziamento ai curatori del volume, Giulio M. Salerno e Antonio Ferrara, per aver colto l'importanza
di un lavoro come questo su un atto così rilevante che costituirà il presupposto ed il riferimento per molti dei temi istituzionali
e giuridici dei prossimi anni, sull'approfondimento dei quali l'Osservatorio e la Rivista cercheranno di continuare a dare un contributo,
libero e qualificato, alla comunità scientifica e a quella istituzionale.
Con notevole ritardo rispetto alle previsioni originarie, il Trattato di Lisbona è finalmente entrato in vigore, consacrando un obiettivo perseguito con ostinazione dalle Istituzioni europee e, apparentemente, dai capi di Stato e di Governo.
Concepito per far ripartire il processo di integrazione, dopo l'arresto traumatico provocato dalla bocciatura della Costituzione europea nei referendum francese ed olandese del 2005, ha riprodotto sostanzialmente il contenuto di quest'ultima, eliminando i riferimenti costituzionali.
Ciò ha però richiesto una modifica della Costituzione francese e non ha comunque impedito che anche il nuovo Trattato fosse sanzionato da una consultazione referendaria negativa, questa volta ad opera dei cittadini irlandesi; che i Presidenti della Repubblica polacca e della Repubblica ceca si rifiutassero a lungo di firmarne la ratifica; che la Corte costituzionale tedesca, pur sancendo la compatibilità del Trattato con la Costituzione federale, rilevasse la sostanziale mancanza di legittimazione democratica delle istituzioni europee, subordinando ad un aumento di quest'ultima ulteriori avanzamenti del processo di integrazione.
Nonostante tutto, passando attraverso un nuovo referendum irlandese, che si è tenuto senza mettere in discussione il processo di ratifica in corso, quest'ultimo ha potuto compiersi, consegnando il Trattato agli europei. E durante l'intero processo, sul portale “europa.eu” la versione consolidata del “Trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea” ha occupato il primo posto tra le varie edizioni delle disposizioni fondamentali dell'Unione e delle Comunità europee, dando l'impressione che la Carta di Lisbona, pienamente integrata nel testo, fosse già efficace e creando qualche problema a chi, nel consultare quelle disposizioni, cercasse la norma comunitaria applicabile ad un determinato caso...
(segue)
Nel precedente quadro costituzionale il tema dell’autonomia finanziaria mostrava una forte divaricazione. E difatti per un verso, soprattutto nella riflessione pubblicistica, non si mancava di sottolineare, anche sulla scorta della esperienza comparatistica, come l’autonomia finanziaria fosse la vera architrave del sistema delle autonomie ed il più concreto banco di prova della effettività... (segue)
Nel presente contributo ci si soffermerà unicamente sulle disposizioni della legge n. 42 del 2009 dedicate a disciplinare il procedimento di formazione dei decreti legislativi delegati e su quelle volte ad istituire nuove sedi ed organi in cui, in collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, dare origine alla nuova disciplina in materia di federalismo fiscale e in cui provvedere alla sua costante attuazione... (segue)
Il Servizio sanitario nazionale (SSN) italiano, istituito con la L. 833 del 12 dicembre 1978, è classificabile fra i sistemi sanitari di tipo “Beveridge”, il cui progenitore è il National Health Service (NHS) britannico, cui esplicitamente si ispira il modello italiano.
Entrambi i sistemi sono impostati sul principio della universalità (estensione a tutti i cittadini) e della solidarietà... (segue)
La presenza di un giurista ad un incontro dedicato al pensiero di Jan Amos Comenius in rapporto all’Europa potrà sembrare anomala. In effetti non ho titolo per intervenire nella discussione circa il contributo specifico che lo studioso ceco può recare all’idea d’Europa. Oltre al fatto di corrispondere al tanto cortese ed insistito invito del promotore principale di questo convegno “la Fondazione Jan Comenius”... (segue)
La globalizzazione ha consentito una diffusione capillare dei valori e dei principi del costituzionalismo, che ha generato una crescente domanda di democrazia in risposta ai problemi etici e politici del multiculturalismo, sia presso i paesi di recente accesso all’indipendenza... (segue)
Di recente, un intervento di Alessandro Baricco su “La Repubblica” ha portato all’attenzione generale il tema dell’intervento pubblico nello spettacolo e, in particolare, quello del finanziamento statale alle attività teatrali e musicali. E non per lamentare, come solitamente avviene, l’esiguità delle risorse finanziarie stanziate rispetto al fabbisogno reale del settore, o per rilevare i bizantinismi e le defatiganti complicazioni burocratiche che caratterizzano le attuali procedure del finanziamento pubblico o, ancora, per chiedere l’emanazione di una legge che finalmente detti quella disciplina unitaria dello spettacolo dal vivo...(segue)
Après le référendum irlandais du 2 octobre, voici enfin la Cour constitutionnelle tchèque qui a scellé le 3 novembre dernier les derniers débats et mis fin aux inquiétudes concernant la ratification du Traité de Lisbonne qui devrait désormais entrer en vigueur... (segue)
L’inizio del confronto al Senato Usa, sulla proposta di riforma sanitaria elaborata e sostenuta dal presidente della Commissione finanza Max Baucus, senatore dello Stato del Montana, e collaborata sensibilmente dal leader del gruppo democratico Harry Reid (che ha preteso, a sorpresa, l’inserimento all’ultimo momento della public option ... (segue)
(omissis) L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma tributaria di un’autorità regionale, quale quella di cui all’art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, recante disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo, nella versione risultante dall’art. 3, comma 3, della l. r. Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 – Legge finanziaria 2007, la quale istituisce un’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché delle unità da diporto che grava unicamente sulle persone fisiche e giuridiche aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale. (omissis)
(omissis) La Corte di cassazione, con ordinanza del 4 settembre 2008 (r.o. n. 400 del 2008), ha sollevato, in riferimento agli articoli 117, primo comma, della Costituzione e 6 della CEDU, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006), il quale ha stabilito, tra l’altro, che il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (denominato ATA e d’ora in poi così indicato) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli (omissis)
(omissis) la Commissione tributaria regionale della Toscana ha sollevato, in riferimento al secondo comma dell’art. 102 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del d. l. 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie riguardanti la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) disciplinata dall’art. 49 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (omissis)
(omissis) All’Autorità farebbe piacere poter fare di più. Come per altri settori, gli operatori sembrano disposti a correre il rischio di subire sanzioni, dato il livello massimo delle medesime che può essere irrogato. Una modifica del sistema sanzionatorio, basandolo sul fatturato dei soggetti, potrebbe determinare un accresciuto effetto deterrente delle multe. Con riferimento al settore qui in discussione, si potrebbero prevedere misure dissuasive ulteriori. Anche dopo aver riscontrato la scorrettezza di determinate pratiche, giungono denunce di consumatori (omissis)
La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421) e nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) disciplina: a) i requisiti e le procedure necessarie per l’esercizio, da parte delle strutture pubbliche e private, delle attività sanitarie nelle seguenti tipologie:
(omissis) La presente legge disciplina la partecipazione della Regione Basilicata alla formazione degli atti comunitari e le modalità di adempimento degli obblighi di competenza della Regione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica, in conformità all’art. 117, commi 3,5 e 9, della Costituzione e delle leggi 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3) e 4 febbraio 2005, n.11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari). (omissis)
(omissis) La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, n. 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), disciplina con la presente legge e con il suo regolamento di attuazione la materia dell’attivita’ edilizia, in conformita’ alla Costituzione e all’ordinamento comunitario, al fine di promuovere: a) il miglioramento delle condizioni di sicurezza e del benessere dei cittadini; b) la diffusione dell’edilizia sostenibile e il miglioramento della qualita’ architettonica (omissis)
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Registrazione al Tribunale di Roma numero 202/2003 del 18.04.2003
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Diana Basili (regioni e autonomie locali), Giuseppe M. Di Niro (regioni e autonomie locali),
Giancarlo Doria (Usa), Federica Fabrizzi (Corte dei Conti e province),
Francesca Liberati (autonomie funzionali), Maria Claudia Villani (diritti umani).