Il «federalismo fiscale» Commento alla legge n. 42 del 2009
La collana di studi legati alla Rivista federalismi.it e all'Associazione Osservatorio sui processi di governo e sul federalismo prosegue con il terzo volume dedicato alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.
Si tratta di uno dei più rilevanti testi di attuazione del Titolo V della Costituzione, così come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, perché la legge interviene per porre le norme statali allo scopo – come rilevato dalla Corte costituzionale in questi anni – di
implementare l'art. 119 della Costituzione e permettere l'esercizio della potestà normativa delle Regioni e degli enti locali relativamente
all'autonomia finanziaria. La legge sul «federalismo fiscale» pone anche la disciplina transitoria per l’attuazione dell’art. 114, comma terzo, Cost., relativamente a Roma Capitale, sia nella sua versione di Comune che di Città metropolitana Capitale; un tema, quest’ultimo, che ha visto il
sottoscritto impegnato direttamente nella fase di dialogo istituzionale tra Governo, Comune di Roma, Provincia di Roma e Regione Lazio che ha preceduto l'adozione del testo.
In questi anni, la rivista federalismi.it si è occupata dei temi oggetto di questo volume cercando di coniugare, come ci piace ricordare,
la serietà e la scientificità dei contributi con la rapidità e la tempestività permesse dalla rete, convinti che il dialogo, lo scambio
e la continua reciproca apertura costituiscano l'unico modo per l'arricchimento individuale e collettivo all'interno delle democrazie
contemporanee pluraliste.
L'adozione della legge n. 42/09 ha imposto un lavoro complessivo di analisi dell’impianto della legge e dei singoli articoli di testo,
tale da mettere a disposizione degli operatori del diritto e delle istituzioni una guida critica alla lettura dell'articolato, per di più nella
sua versione novellata di recente delle leggi n. 196/2009 e n. 25/2010, approvate dal Parlamento mentre si chiudeva questo lavoro.
Questo volume non è il primo commento alla legge n. 42/09, ma è il primo che analizza i singoli articoli nella sua versione aggiornata
e lo fa con uno stile chiaro e puntuale, tale da permettere al lettore di entrare nella ratio della legge e nelle sue specifiche
scelte, oltre che fornendo spunti per ulteriori approfondimenti.
Mi permetto di rivolgere un ringraziamento ai curatori del volume, Giulio M. Salerno e Antonio Ferrara, per aver colto l'importanza
di un lavoro come questo su un atto così rilevante che costituirà il presupposto ed il riferimento per molti dei temi istituzionali
e giuridici dei prossimi anni, sull'approfondimento dei quali l'Osservatorio e la Rivista cercheranno di continuare a dare un contributo,
libero e qualificato, alla comunità scientifica e a quella istituzionale.
Le Camere di commercio sono istituzioni che operano per favorire uno sviluppo complessivo ed equilibrato del territorio; uno sviluppo mai fine a se stesso, bensì volto al raggiungimento di obiettivi di welfare, secondo una visione ed un orientamento culturale liberale che considera il mercato e il profitto come strumenti per portare i cittadini ad una condizione di maggiore benessere.
Tradurre tale visione nella realtà dell’agire quotidiano significa considerare il merito, la responsabilità, il rispetto delle regole e la trasparenza come valori imprescindibili, nonché impegnarsi nell’interpretare compiutamente il compito che – in quanto istituzioni economiche – sono chiamate a svolgere: creare le condizioni ottimali per una piena espressione dell’attività d’impresa nel suo ruolo fondamentale di promotrice di ricchezza per il territorio.
Dalla loro nascita - più di 300 anni fa e con una funzione fortemente legata a sostenere l’intervento dello Stato nell’economia - le Camere di commercio sono diventate sempre più espressione, e insieme fulcro, dei sistemi produttivi locali, fino ad affermarsi con la Legge di riordino n. 580 del dicembre 1993 - come luogo privilegiato in cui si esprimono le istanze del mercato e, dunque, il naturale punto di incontro tra imprese, cittadini, e istituzioniUn processo scandito da alcune tappe fondamentali che, a livello normativo, hanno rappresentato importanti capisaldi per una compiuta espressione del ruolo di motore dello sviluppo del Paese cui il sistema aspira...
(segue)
L'evoluzione del ruolo delle Camere di commercio, nell’ambito del percorso verso la piena attuazione del federalismo, ha le sue radici profonde nella legge che, più di quindici anni fa, ha riformato il Sistema camerale: la n. 580 del 1993. Oltre a ribadire l’autonomia organizzativa e finanziaria delle Camere, la legge di riordino ha innovato profondamente nel proporre l'idea dell’esistenza di particolari categorie di enti la cui natura si fonda su un concetto di autonomia caratterizzato dal legame che manifestano con gli interessi rappresentati. enti espressione di comunità differenziate, portatrici di specifiche esigenze, in grado di darsi forme di autogoverno, e che – tuttavia – necessitano di far sentire la propria voce nel panorama istituzionale ed amministrativo...
(segue)
Le autonomie funzionali si configurano come un fenomeno estremamente attuale, se pensiamo che la prima formulazione da parte del legislatore si è avuta con la legge n. 59 del 1997, e quanto mai complesso sia con riferimento alla definizione del loro significato, che alla collocazione all’interno dell’ordinamento. Allo stesso tempo la problematicità che si cela dietro l’identificazione di questi soggetti di diritto pubblico rappresenta un interessante caso di studio per comprendere processi di transizione all’interno dell’assetto statale. Si cercherà, pertanto, nelle pagine che seguono di ripercorrere l’evoluzione di tale formula organizzatoria attraverso un esame globale del fenomeno nel tentativo di individuarne i caratteri identificativi...
(segue)
La sentenza n. 374 del 2007 permette un importante chiarimento sulla questione della competenza in tema di ordinamento delle Camere di commercio e sulla loro posizione istituzionale. Tuttavia, rispetto alla soluzione nello specifico adottata dalla Corte, forse sarebbero state preferibili altre soluzioni interpretative; anch’esse avrebbero però presentato luci ed ombre...
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La sentenza della Corte costituzionale del 5 novembre 2007, n. 374, con cui la Corte ha dichiarato che non spetta “allo Stato, e per esso al Ministero dello sviluppo economico, decidere, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501 (Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)...
(segue)
Più d’uno sono, come si sa, i modi coi quali comunemente si tratta dei diritti fondamentali e della tutela che ad essi è ovvero può o ancora deve essere complessivamente apprestata. Principalmente, v’è quello frequentemente adottato da quanti si volgono a descrivere quale essa sia, nei singoli ordinamenti, ulteriormente precisandone per ciascuno di essi le forme... (segue)
La Corte costituzionale con la sentenza n. 311 del 2009 tocca fondamentalmente due temi: i limiti alla legittimità costituzionale delle leggi d’interpretazione autentica e la portata applicativa dell’art. 117, primo comma, Cost. rispetto a tali leggi, nel loro raffronto con l’art. 6.1... (segue)
(omissis) Gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE non ostano all’affidamento diretto di un servizio pubblico che preveda l’esecuzione preventiva di determinati lavori, come quello di cui trattasi nella causa principale, a una società a capitale misto, pubblico e privato, costituita specificamente al fine della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale esclusivo, nella quale il socio privato sia selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica, previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche dell’offerta in considerazione delle prestazioni da fornire, a condizione che detta procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento imposti dal Trattato CE per le concessioni. (omissis)
(omissis) In tema di rifiuti, argomenta il ricorrente, anche se le Regioni vantano una competenza legislativa concorrente in materia di “governo del territorio”, si configura la competenza esclusiva statale per i profili attinenti alla tutela dell’ambiente, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal che il vincolo per il legislatore regionale delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che costituiscono standard minimi ed uniformi di tutela dell’ambiente validi sull’intero territorio nazionale. (omissis) La Regione Campania, con la legge regionale impugnata, ha dettato (omissis)
(omissis) La destinazione a consumo umano dell'acqua gestita dalla societa' a capitale pubblico, interamente del Comune di Sanremo, esclude ogni scopo immediato di tipo "industriale o commerciale" nell'espletamento del servizio idrico, istituito solo per soddisfare esigenze di interesse generale in regime di non concorrenza, come tali non aventi natura industriale o commerciale, pure se, per il raggiungimento dei propri fini sociali, la concessionaria (OMISSIS) puo' compiere operazioni strumentali di tipo commerciale. Puo' allora affermarsi, (omissis) che la s.p.a. (OMISSIS), soggetto societario gestore del servizio idrico di un ente locale a totale dominanza di esso, servizio fornito non in regime di concorrenza, rientra tra gli organismi di diritto pubblico, (omissis)
(omissis) Si è affermato (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55) che l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso non solo non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, dovendo solo essere giuridicamente tutelato purché non si tratti del generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa e che, accanto a tale interesse deve sussistere un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione. Questo rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la documentazione richiesta deve essere mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. (omissis)
(omissis) La Regione del Veneto riconosce il fondamentale ruolo sociale ed economico dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi e ne promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi. 2. La Regione, in conformità alle norme dell’Unione europea e della legislazione nazionale, nell’esercizio dei propri poteri, assicura l’informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti perseguendo i seguenti obiettivi: a) la tutela della salute dei consumatori e degli utenti anche attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente; (omissis)
(omissis) Nell’ambito dell’attuazione del diritto dovere all’istruzione e alla formazione, la Regione promuove e sostiene l’offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi rivolti sia all’ambito della formazione professionale e dell’apprendistato a completamento dei percorsi nell’ambito dell’istruzione, sia al rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio. A tal fine la Regione favorisce tutte le opportunità di integrazione e di personalizzazione per il successo formativo e per prevenire l’abbandono scolastico. 2. La Regione adotta le misure necessarie per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nel sistema della formazione professionale con un percorso triennale destinato al conseguimento di una qualifica professionale, strutturato da (omissis)
(omissis) Il presente Titolo, nell'osservanza dell'articolo 9 della Costituzione e dei principi della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, e in attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) persegue l'obiettivo dell'integrazione tra la primaria esigenza della tutela del paesaggio regionale ed i processi di pianificazione territoriale e urbanistica. 2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la Regione, gli Enti locali e le altreAmministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria competenza, contribuiscono alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione sostenibile del paesaggio (omissis)
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Registrazione al Tribunale di Roma numero 202/2003 del 18.04.2003
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Diana Basili (regioni e autonomie locali), Giuseppe M. Di Niro (regioni e autonomie locali),
Giancarlo Doria (Usa), Federica Fabrizzi (Corte dei Conti e province),
Francesca Liberati (autonomie funzionali), Maria Claudia Villani (diritti umani).