Il «federalismo fiscale» Commento alla legge n. 42 del 2009
La collana di studi legati alla Rivista federalismi.it e all'Associazione Osservatorio sui processi di governo e sul federalismo prosegue con il terzo volume dedicato alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.
Si tratta di uno dei più rilevanti testi di attuazione del Titolo V della Costituzione, così come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, perché la legge interviene per porre le norme statali allo scopo – come rilevato dalla Corte costituzionale in questi anni – di
implementare l'art. 119 della Costituzione e permettere l'esercizio della potestà normativa delle Regioni e degli enti locali relativamente
all'autonomia finanziaria. La legge sul «federalismo fiscale» pone anche la disciplina transitoria per l’attuazione dell’art. 114, comma terzo, Cost., relativamente a Roma Capitale, sia nella sua versione di Comune che di Città metropolitana Capitale; un tema, quest’ultimo, che ha visto il
sottoscritto impegnato direttamente nella fase di dialogo istituzionale tra Governo, Comune di Roma, Provincia di Roma e Regione Lazio che ha preceduto l'adozione del testo.
In questi anni, la rivista federalismi.it si è occupata dei temi oggetto di questo volume cercando di coniugare, come ci piace ricordare,
la serietà e la scientificità dei contributi con la rapidità e la tempestività permesse dalla rete, convinti che il dialogo, lo scambio
e la continua reciproca apertura costituiscano l'unico modo per l'arricchimento individuale e collettivo all'interno delle democrazie
contemporanee pluraliste.
L'adozione della legge n. 42/09 ha imposto un lavoro complessivo di analisi dell’impianto della legge e dei singoli articoli di testo,
tale da mettere a disposizione degli operatori del diritto e delle istituzioni una guida critica alla lettura dell'articolato, per di più nella
sua versione novellata di recente delle leggi n. 196/2009 e n. 25/2010, approvate dal Parlamento mentre si chiudeva questo lavoro.
Questo volume non è il primo commento alla legge n. 42/09, ma è il primo che analizza i singoli articoli nella sua versione aggiornata
e lo fa con uno stile chiaro e puntuale, tale da permettere al lettore di entrare nella ratio della legge e nelle sue specifiche
scelte, oltre che fornendo spunti per ulteriori approfondimenti.
Mi permetto di rivolgere un ringraziamento ai curatori del volume, Giulio M. Salerno e Antonio Ferrara, per aver colto l'importanza
di un lavoro come questo su un atto così rilevante che costituirà il presupposto ed il riferimento per molti dei temi istituzionali
e giuridici dei prossimi anni, sull'approfondimento dei quali l'Osservatorio e la Rivista cercheranno di continuare a dare un contributo,
libero e qualificato, alla comunità scientifica e a quella istituzionale.
L’aggressione al presidente del Consiglio sembra aver pacificato il clima politico. Quel gesto e, pochi giorni prima, sempre a Milano, la dura contestazione delle autorità istituzionali in occasione del ricordo per la strage di piazza Fontana, hanno fatto capire quanto fosse ormai vicino il passaggio dalla violenza delle parole alla violenza dei fatti. I due gravi episodi dovrebbero aver riportato alle mente il problema della responsabilità degli intellettuali e, più in generale, della responsabilità per le parole usate da parte di coloro, come i politici, che svolgono una parte rilevante della propria professione attraverso le parole e che attraverso le parole si rivolgono ad un pubblico indeterminato. E’ da anni che i settori più radicali delle due coalizioni politiche esprimono disprezzo nei confronti degli avversari attraverso parole che invocano o sollecitano o richiamano la violenza contro l’altro e, più in generale, contro il diverso da sé. Le ultime settimane sono state caratterizzate da un succedersi di pronunciamenti per la individuazione del nemico interno: da un lato, l’impiegato fannullone, l’immigrato clandestino, il professore ignorante, l’intera sinistra, la Corte Costituzionale, i pubblici ministeri. Dall’altro, più semplicemente, ma altrettanto pericolosamente, il presidente del Consiglio. Non si tratta di scelte indolori. L’insistere su alcune rappresentazioni odiose dell’avversario, ripetute per pure esigenze propagandistiche, confonde, specie agli occhi dei meno smaliziati, quella rappresentazione dell’avversario con l’avversario stesso e quindi favorisce un clima di aggressione o, nella migliore delle ipotesi, di attiva discriminazione.
Questo deprimente scenario ha visto protagonista un numero ristretto di personalità politiche, ma lo spazio che questi comportamenti hanno avuto sui mezzi di informazione li ha fatti apparire, anche fuori dei confini nazionali, come il leit motiv del confronto politico tra le due intere coalizioni.... (segue)
La scorsa settimana il Consiglio dei Ministri ha approvato il primo schema di decreto di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (l. n. 42 del 2009), che potrà ora iniziare l’iter previsto dell’intesa in Conferenza Unificata e quindi della trasmissione alle Camere per il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (ad oggi ancora però non istituita) e delle commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Entro il 21 maggio 2010 il decreto dovrà poi essere definitivamente emanato... (segue)
Appena entrato in vigore il Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, è normale avvertire la necessità di rinnovarne l’approfondimento. Tuttavia ancora una volta si registra un certo ritardo in Italia nella definizione di contributi organici ma agevoli... (segue)
È ormai da tempo che tra i temi caldi della discussione politica italiana si è affermata la questione della necessità o meno di razionalizzare il quadro istituzionale sub-statale, da una parte, mediante l’eliminazione di enti, quali le Province, da più parti... (segue)
La presente nota prende spunto dalla sentenza del Consiglio di Stato 19.11.09, n° 7236 (vi sono altre due pronunce coeve – le nn° 7237 e 7238 - di identico tenore), la quale ha pronunciato su due questioni di vitale importanza per la sanità: la qualificazione della procedura che porta alla formalizzazione del rapporto che lega le Aziende ed i soggetti accreditati erogatori (e quindi la qualificazione della tipologia... (segue)
La Romania, a venti anni dalla caduta di Ceausescu e dalla fine del comunismo (ricorrenza che cade in questi giorni), ha vissuto forse il momento più difficile della sua recente storia... (segue)
Con il discorso del 9 settembre 2009 tenuto da Barack H. Obama al Congresso americano è iniziato l’iter legislativo della riforma sanitaria dallo stesso proposta e fortemente... (segue)
(omissis) Se da un lato, infatti, con l’avvento del nuovo codice di rito è tramontato il principio della prevalenza della giurisdizione penale, a tutto vantaggio della autonomia dei procedimenti e delle giurisdizioni e della rigorosa limitazione delle questioni pregiudiziali, è altrettanto vero che una “ricomposizione” di sistema doveva essere prefigurata proprio sul versante dei rapporti tra il giudicato penale e le diverse (ma interferenti) sfere di giurisdizione civile, amministrativa o disciplinare davanti alle pubbliche autorità. Ciò ad evitare, evidentemente, da un lato... (omissis)
(omissis) Quanto al merito, la Sezione osserva preliminarmente che l'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (C.d.S., sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512). Detta verifica... (omissis)
Art. 1- In attuazione del principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera z), dello Statuto regionale, nonché dei principi di qualità della normazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) ed f), della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), la Regione Toscana con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) la rimozione o la significativa riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;
b) la riduzione dei tempi burocratici;
c) l’innovazione tecnologica nei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese (omissis)
Art. 1 - Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni legislative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica (omissis)
Art. 1 - In attuazione dei principi e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni indicati nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione stabilisce norme generali in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
La presente legge riconosce e promuove il contraddittorio e la partecipazione collaborativa dei cittadini all'attività amministrativa, nonchè l'accesso ai relativi documenti e stabilisce obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi (omissis)
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