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di Renzo Dickmann, Gabriele Malinconico
La posizione costituzionale della Commissione di vigilanza RAI nel quadro delle competenze normative in materia di servizio pubblico radiotelevisivo (Nota a Corte cost. 24 febbraio 2009, n. 69)
Con la sentenza in esame la Corte ha definito il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, già ammesso con propria ordinanza 13 marzo 2008, n. 61, sorto in seguito alla proposta di revoca di un consigliere di amministrazione della RAI Spa presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze, anche d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 11 maggio 2007.
Il conflitto era stato promosso con ricorso della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, affinché la Corte dichiarasse che non spettava al Ministro, anche d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedere e votare nell’Assemblea degli azionisti della RAI Spa la revoca di un consigliere di amministrazione in assenza di una conforme deliberazione adottata dalla Commissione parlamentare sulla base di quanto previsto dall’art. 49 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
La Corte ha accolto la tesi dell’organo parlamentare, dichiarando che non spettava all’Esecutivo revocare un amministratore della RAI in assenza di una previa e conforme deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza, annullando conseguentemente gli atti connessi e conseguenti alla decisione di revoca.
La vicenda trae origine da un contrasto tra le parti in ordine all’interpretazione della legislazione vigente che disciplina la revoca degli amministratori della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico. Essa prevede che la revoca di uno o più amministratori dell’azienda – come pure la proposizione dell’azione di responsabilità nei loro confronti – sia di competenza dell’Assemblea dei soci, al pari di quanto è stabilito per le società per azioni di diritto comune. Tuttavia, l’art. 49, comma 8, del Testo unico della radiotelevisione stabilisce che il rappresentante del Ministero dell’Economia e delle finanze, nelle Assemblee sociali convocate per deliberare sulle azioni di revoca e responsabilità, esprima il proprio voto “in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, comunicata al Ministero medesimo”. Poiché attualmente il Ministero è detentore, benché a titolo transitorio, del 99,5% del capitale sociale della RAI, le indicazioni della Commissione relative alla proposta di revoca assumono al momento valore vincolante e decisivo.
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