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di Ettore Jorio
I piani di rientro del debito sanitario e i rischi della legislazione dell'emergenza
Con la legge n. 311 del 2004, e più esattamente la Finanziaria per il 2005, sembrava essere iniziata una nuova era. Lo Stato e tutte le istituzioni pubbliche coinvolte, a diverso titolo, apparivano impegnate a risolvere, definitivamente, il problema del deficit pregresso accumulato, principalmente, dai Comuni e dal sistema sanitario. Così non è stato, dal momento che il debito pubblico, stante i più recenti dati pubblicati sul Bollettino Ufficiale di Bankitalia, sembra proiettato a consuntivare, nel 2009, i 1.750 miliardi di euro.
Quanto a quello prodotto dal Servizio sanitario nazionale, sono state individuate specifiche prescrizioni legislative finalizzate a bonificare il sistema, attraverso il ripianamento dei debiti pregressi e il rinsavimento progressivo della gestione ordinaria della Salute, da perfezionarsi mediante scrupolosi piani di rientro assistiti da significative riforme strutturali da elaborarsi a cura delle Regioni, competenti a legiferare al riguardo, ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione.
Un intento manifestato, come detto, nella Finanziaria per l’anno 2005, più esattamente, con i commi 174 e 180 dell’unico articolo di cui la medesima si componeva.
Le suddette previsioni normative hanno introdotto due strumenti, da ritenersi in qualche modo risolutivi delle problematiche in atto, finalizzati a porre un freno al disagio economico e a rimediare, nel rispetto dell’autonomia regionale, alla smisurata diffusione dei disavanzi correnti e, dunque, all’accumulo di debiti pregressi, accertati e autodenunciati da alcune Regioni, in una consistenza per lo più miliardaria, successivamente alla stipula della Intesa del 23 marzo 2005, intervenuta in sede di Conferenza Stato-Regioni. Una rendicontazione doverosa, quella prodotta da molte Regioni, indotta dalla normativa de qua, che ha prodotto, successivamente, la concessione, in favore delle stesse, di quelle agevolazioni finanziarie da parte dello Stato, altrettanto miliardarie, funzionali alla loro copertura.
(segue)
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