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 La tutela cautelare nei giudizi pensionistici

La giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni rientra tra le <<altre materie disciplinate dalla legge>> cui rinvia l’art. 103 secondo comma Cost.
Le leggi che attribuiscono la cognizione in materia pensionistica alla Corte dei conti sono l’art. 12 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, e gli artt. 14 e 16 del r.d. 26 giugno 1933 n.703. All’attribuzione della giurisdizione in materia di pensioni ed al relativo rito sono dedicati inoltre gli artt. 62 - 64 del r.d. 12 luglio 1934 n.1214 ed il capo V del titolo II (artt. 71 – 89) del r.d. 13 agosto 1933 n.1038.
In seguito al completamento della ‘regionalizzazione’, avvenuta con la legge 14 gennaio 1994 n.19, di conversione del d.l. 15 novembre 1993 n.453, i giudizi pensionistici pendenti sono stati trasferiti alle sezioni regionali con riguardo al luogo di residenza del ricorrente, mentre residuava la competenza delle sezioni centrali solamente per il grado di appello.
Significative modifiche sono intervenute in seguito con la legge 21 luglio 2000 n. 205 che ha introdotto il giudice monocratico, mantenendo peraltro la collegialità in sede cautelare (art. 5 primo comma) e rendendo direttamente applicabili varie norme in materia di rito del lavoro, espressamente richiamate dall’art. 5 secondo comma della legge n.205 cit.
La c.d. ‘privatizzazione’ del pubblico impiego non ha prodotto mutamenti nelle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti in materia pensionistica...

(segue)
 
 



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