Udienza Pubblica del 12/01/2010, Presidente: AMIRANTE, Redattore: QUARANTA
Norme impugnate: Artt. da 1 a 6, 10, da 15 a 18, 20, 22, c. 5°, 8°, 12° bis e 12° ter, da 23 a 48, 53, da 55 a 74, da 79 a 95, da 97 a 108, da 110 a 112, c. 2°, della legge della Provincia autonoma di Trento 24/07/2008, n. 10.
Art. 29, c. 2° e 3°, della legge della Provincia autonoma di Trento 12/09/2008, n. 16.
Oggetto: Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26/1993, in materia di lavori pubblici, alla legge provinciale n. 6/1999, in materia di sostegno all'economia, alla legge provinciale n. 1/2008, in materia di urbanistica - Introduzione di varie norme che hanno esteso l'utilizzo della procedura negoziata, consentito la procedura negoziata per l'affidamento delle concessioni, regolato con gara solo le sponsorizzazioni relative a beni culturali, ampliato l'utilizzo dell'accordo quadro, ristretto la concorrenza nelle procedure ristrette - Contrasto con il codice dei contratti pubblici e con le direttive comunitarie da esso attuate
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modifica di norme della legge provinciale n. 10 del 2008, già censurate di illegittimità costituzionale con il ricorso n. 62/08 - Ritenuta illegittimità derivata delle norme in atto impugnate per le censure e i motivi di cui al precedente ricorso - Lamentato contrasto con le direttive comunitarie sui pubblici appalti e con le norme del codice dei contratti pubblici.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità
Atti decisi: ric. 62 e 92/2008
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