Nel quadro delle competenze costituzionali assegnate alle regioni in materia elettorale ex. art. 122.1 Cost., la Regione Toscana si è data un proprio sistema per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, pur mantenendo le caratteristiche di fondo della normativa transitoria dettata dall’art. 5 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 e della legge quadro statale 2 luglio 2004, n. 165, nonché della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (il c.d. Tatarellum).... (segue)