Camera di Consiglio del 24/03/2010, Presidente: DE SIERVO, Redattore: CASSESE
Norme impugnate: Artt. 2, 9, c. 1° e 4°, lett. a) e b), 13, c. 3°, lett. b) e 15, c. 3°, della legge della Regione Calabria 17/08/2009, n. 25.
Oggetto: Elezioni - Partiti politici - Norme della Regione Calabria - Necessità per i partiti e gruppi politici che intendono presentare liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale di svolgere elezioni primarie per la selezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale - Mancata candidatura alla carica di Presidente della Giunta di colui che ha ottenuto il maggior numero di voti nella elezione primaria - Sanzione della esclusione dal rimborso delle spese sostenute e dalla restituzione della cauzione - Lamentata imposizione di vincoli alla partecipazione elettorale in contrasto con i principi della normativa statale di attuazione del dettato costituzionale, indebita imposizione del metodo di formazione delle liste lesiva dell'autonomia politica dei partiti;
Elezioni primarie per la selezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale - Procedimento - Utilizzo di schede di colore diverso e di urne differenziate per ciascuna delle liste partecipanti - Lamentata conoscibilità della scelta di ciascun elettore che deve pubblicamente richiedere e riconsegnare una determinata scheda elettorale riferita ad un partito o gruppo politico, lamentato trattamento in pubblico di dati sensibili in contrasto con il codice della tutela dei dati personali.
Dispositivo: estinzione del processo
Atti decisi: ric. 99/2009
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