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NUMERO 6 - 23/03/2011

 Prove di 'federalismo scolastico': la Corte oppone il limite delle 'norme generali sull'istruzione' come garanzia dello statuto 'minimo' della scuola. Nota a Corte cost. nn. 309 e 334 del 2010

La materia dell’istruzione, a seguito della modifica del Titolo V, ha visto più volte sollecitare l’intervento della Corte costituzionale per dirimere il contenzioso Stato-Regioni nel nuovo assetto che colloca il diritto allo studio al crocevia di una pluralità di sedi decisionali.
Per riepilogare in modo sintetico l’intreccio di ruoli delle autonomie (territoriali e sociali), lo Stato, insieme alla potestà esclusiva di definire le “norme generali in materia di istruzione” (art. 117, 2 co., lett. n), Cost.) e i “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art. 117, 2 co., lett. m), Cost.), ha il compito di individuare i “principi fondamentali” che formano da cornice alla legislazione regionale sull’istruzione, salva però l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Alla potestà legislativa residuale della Regione è invece riservato il più circoscritto ambito dell’ “istruzione e formazione professionale” (art. 117, 3 co.)... (segue)
 



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