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di Donata Borgonovo Re
L'ordinamento degli enti locali prima e dopo la riforma del Titolo V, con particolare riferimento alla Provincia autonoma di Trento
La modifica del titolo V della Costituzione, introdotta con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, ha interessato anche il sistema degli enti locali portando a conclusione un graduale processo di riforma avviatosi con la legge 142 del 1990 ed i cui elementi più significativi (dalla potestà statutaria alla sussidiarietà verticale, dall’abolizione dei controlli al riconoscimento dell’autonomia finanziaria) sono entrati a far parte del disegno costituzionale. E’ interessante infatti osservare che il nuovo testo del Titolo V, almeno nelle disposizioni relative alle autonomie locali, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alle norme già in vigore ma si è limitato a riconoscere dignità di norma costituzionale a principi ed istituti disciplinati, nel corso di un decennio, dal legislatore ordinario il quale, a sua volta, altro non ha fatto se non dare attuazione –seppur con prudenti e talvolta incerti passi- alla concezione di pluralismo e di policentrismo istituzionale che ispirò i Costituenti nella stesura del testo originario. La prima annotazione che vorrei fare attiene al carattere, per così dire, fortemente e forse meramente simbolico della disciplina riferita agli enti locali: penso immediatamente all’art. 114 che riscrive la descrizione dei soggetti territoriali che costituiscono la Repubblica e ne rappresentano le componenti essenziali, rivedendone sia l’ordine di progressione, attraverso un rovesciamento dei livelli territoriali (dal più piccolo al più grande), sia l’elencazione degli enti, nella quale vengono incluse le Città metropolitane (e non più gli ‘altri enti locali’) e lo stesso Stato (inteso, credo di poter dire, nella sua accezione di Stato – ordinamento; il che pone qualche problema di armonizzazione con la parte seconda della Costituzione che disciplina Parlamento e Governo tra le disposizioni relative all’ordinamento della Repubblica, e non dello Stato…). In questa pur suggestiva dizione, il legislatore del 2001 sembra voler fissare gli elementi di un “multilevel system of government” al cui interno i soggetti dovrebbero essere collocati in posizioni di pari ordinazione, secondo criteri esclusivamente determinati dalla individuazione delle rispettive competenze. Da qui muove il contestuale riconoscimento dello status di enti autonomi con “propri statuti, poteri e funzioni” a tutti i livelli istituzionali territoriali (curiosamente lo Stato non è citato in questo secondo comma dell’art.114: la garanzia della sua autonomia è forse pre-costituzionale?), riconoscimento sul quale si fonda il successivo, articolato disegno di attribuzione di potestà (legislative, regolamentari, amministrative) che caratterizza e distingue le diverse categorie di enti tra loro.
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