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di Enzo Balboni, Leonardo Brunetti
Autonomia, indipendenza e poteri “decisori” degli organi di garanzia statutaria, con particolare riferimento alla Commissione garante della Lombardia.
La maggior parte dei nuovi Statuti regionali prevede, accanto agli organi regionali di cui agli artt. 121 e, oggi, 123, co. 4, Cost., la presenza di organismi di garanzia statutaria, variamente denominati, cui vengono affidati compiti di natura diversa. Non è, quindi, né semplice né immediato delineare in maniera chiara e completa quali funzioni, tali organi, pur sostanzialmente consultivi, possano essere concretamente chiamati a svolgere negli specifici ordinamenti regionali che li prevedono. In primo luogo, appare utile chiarire – per così dire, “in negativo” – quali attività o funzioni, tali Consulte o Commissioni garanti (comunque denominate) non possano nemmeno in astratto porre in essere: dai sogni e dalle locuzioni verbali attualmente in uso va tolto, dunque e anzitutto, il troppo e il vano. Esse, infatti, non sono né potranno essere considerate, allo stato e per le ragioni che si esamineranno di seguito, alla stregua di piccole Corti costituzionali regionali, come in passato da alcuni studiosi auspicato. Esse non svolgono, né possono svolgere, cioè, una funzione di controllo di legittimità statutaria della normativa regionale, come la Corte costituzionale ha ormai ben chiarito. Nella sent. n. 200 del 2008, la Corte costituzionale ha, infatti, a chiare lettere affermato che “[o]gni valutazione sulla legittimità di atti, legislativi o amministrativi, successiva alla loro promulgazione o emanazione è estranea alla sfera delle attribuzioni regionali”, essendo riservata agli organi giudiziari statali o alla Corte stessa... (segue)
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