
L’art. 419 del codice penale, che prevede le ipotesi di devastazione e saccheggio, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, ha come oggetto di tutela due beni giuridici: la proprietà delle cose e l’ordine pubblico, inteso nel senso largo di “pubblica tranquillità”. Molto rilevante è “la modalità” della condotta, nel senso che non è sufficiente un’aggressione al patrimonio, ma occorre, per la configurazione della fattispecie, che il danno alle cose sia talmente “grave” da provocare, non solo “allarme sociale”, che di norma viene prodotto da ogni tipo di reato, ma un “turbamento” della “pubblica tranquillità”, come poco sopra si accennava. Da tempo, si lamenta in dottrina la non applicabilità di questa ipotesi di reato anche alla “devastazione e saccheggio” dei beni comuni culturali e ambientali.... (segue)
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