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di Antonio Saitta
Autonomia regionale e legalità al tempo della spending review: la legge regionale si deve confromare al decreto del Commissario
Con la L.r. n. 63 del 2012 il Consiglio regionale della Calabria ha dettato norme per la «Ridefinizione dell’assetto giuridico della Fondazione Campanella». Si tratta di una istituzione creata dall’Università di Catanzaro e dalla Regione Calabria, specializzata in oncologia ed attrezzata per erogare prestazioni sanitarie in varie specialità cliniche. La legge n. 63 è intervenuta dopo altri sfortunati tentativi regionali per ordinare l’intricata condizione giuridica della Fondazione medesima e dare a questa un assetto definitivo nell’ambito del sistema sanitario calabrese soggetto alla procedura di rientro dal deficit e, quindi, sottoposta a commissariamento governativo ai sensi della L. n. 311 del 2004. La legge regionale in esame contiene importanti norme relative alla natura giuridica della Fondazione, ai rapporti tra questa e l’Università di Catanzaro, nonché alle procedure da seguire per il trasferimento di alcune unità interne, a direzione universitaria, all’Azienda sanitaria di riferimento. Successivamente all’entrata in vigore della legge, con l’art. 1 della L.r. n. 6 del 2013 è stato inserito un articolo 2 bis nella L.r. n. 63/2012 dall’inedita rubrica « clausola di cedevolezza » e con un contenuto a dir poco sorprendente: « Le disposizioni della presente legge, laddove difformi, saranno adeguate a quanto disposto dai provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche per la ridefinizione dell’assesto giuridico della Fondazione T. Campanella, di cui al Punto 4 delle “proposte tecniche per l’integrazione/ modifica del Piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale della Regione Calabria”, approvate con DGR n. 845/2009, costituenti parte integrante dell’Accordo sul Piano di rientro del 17 dicembre 2009 (obiettivo G07.S18.06) ». Come se non bastasse, il comma successivo dispone che « i provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento »... (segue)
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