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NUMERO 5 - 05/03/2014

 Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie: i nuovi poteri dell’AGCM di cui all’art. 37 bis del codice del consumo e il sindacato del g.a. sui relativi atti

L’art. 5 del d.l. 1/2012, conv. nella l. 27/2012, ha previsto una nuova attribuzione in capo all’AGCM nella forma della “tutela amministrativa contro le clausole vessatorie”, introducendo l’art. 37 bis nel d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). Più precisamente, tale norma, al primo comma, dispone che: “L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, previo accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari”. A ciò la disposizione aggiunge la facoltà delle imprese interessate di interpellare preventivamente l'Autorità, chiedendo che la stessa si pronunci sulle clausole che le imprese intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori (comma 3, art. 37 bis, cit.), allo scopo di prevenire un eventuale giudizio negativo successivo, che dichiari la vessatorietà delle clausole in corso di contrattazione... (segue)



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