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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 173/2014, in tema di abolizione di obblighi ed adempimenti in materia di polizia veterinaria specificamente elencati (con nota di P.I.D.A.)

  Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2014, n. 173

Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione autonoma Valle d’Aosta

Silvestri Pres., Grossi est.

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Certificazioni veterinarie – vigilanza sanitaria delle ASL sugli allevamenti – obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusivaper alcune malattie di animali – adempimenti di polizia veterinaria – finalità di prevenzione, controllo e vigilanza – necessità di disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale – ambito materiale della “profilassi internazionale” ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. q), Cost. - art. 5 l. Reg. Valle d’Aosta 15 aprile 2013, n. 13 – illegittimità costituzionale.

Esorbita dalla competenza legislativa della Regione Valle d’Aosta l’art. 5 della l. reg. Valle d’Aosta 15 aprile 2013, n. 13, che, in deroga al d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), al r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), nonché al d. lgs. 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina), prevedono l’abolizione di adempimenti in materia di polizia veterinaria, quali l’obbligo di certificazioni del veterinario dell’ASL competente in materia di movimentazione del bestiame, la vigilanza sanitaria dell’ASL sugli allevamenti e l’obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali. I controlli di polizia veterinaria, infatti, sono preordinati ad assicurare, anche in relazione al profilo delle procedure (ad esempio in tema di programmi di prevenzione o di controllo e vigilanza), una indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano, proprio per le esigenze della profilassi, di una ineludibile omogeneità di criteri e parametri di valutazione. La legge regionale, dunque, ha invaso l’àmbito di competenza esclusiva dello Stato in materia di «profilassi internazionale».

P.I.D.A.

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Stabulazione dei vitelli – possibilità di stabulazione alla posta fissa sia in gruppo –allevamento e sfruttamento degli animali “produttivi” – ambito materiale della “zootecnia”, inscindibile da quello dell’“agricoltura”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, let. d), dello Statuto della Regione autonoma Valle d’Aosta – art. 7, comma 2, l. reg. Valle d’Aosta 15 aprile 2013, n. 13 – denunciata lesione della competenza legislative statale in materia di “tutela della salute”, ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost. - infondatezza

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È infondata la censura di violazione della competenza legislative concorrente dello Stato in materia di “tutela della salute”, mossa nei confronti dell’art. 7, comma 2, della l. reg. Valle d’Aosta 15 aprile 2013, n. 13. Il legislatore regionale, infatti, dettando disposizioni circa la stabulazione dei vitelli e, in particolare, prevedendo la possibilità di stabulazione alla posta fissa o in gruppo, ha esercitato la competenza legislativa primaria in materia di “zootecnia” (inscindibile da quella dell’“agricoltura”), ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), dello Statuto d’autonomia. Alla materia “

In merito, va rilevato che questa Corte ha chiarito che «il significato corrente del termine “zootecnia” richiama indubbiamente l’attività diretta all’allevamento e allo sfruttamento degli animali “produttivi”, cioè idonei a fornire all’uomo un’utilità di natura economica»; e che «ciò è confermato dal rilievo che l’attività zootecnica è stata sempre considerata, proprio in tema di riparto di competenze tra Stato e regioni, come inscindibile dalla materia dell’“agricoltura”, ed anzi come un settore, un aspetto particolare di questa» (sentenza n. 123 del 1992). Ed ha, viceversa, ritenuto che al paradigma della «tutela della salute», materia ascrivibile alla competenza concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., sono riconducibili gli obiettivi di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria (sentenza n. 222 del 2003).

 

 

P.I.D.A.



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