Con le delibere 162/14/CONS e 163/14/CONS del 23 aprile 2014, l’AGCom ha concluso due procedimenti sanzionatori nei confronti delle società Netsize e Telecom Italia, aventi ad oggetto l’attivazione su Internet di uno stesso servizio di SMS a sovrapprezzo fornito con modalità ingannevoli e non trasparenti per gli utenti. Più in particolare, tali servizi SMS a sovrapprezzo erano realizzati da un Content Service Provider residente all’estero (ossia la società FullTime, con sede in Gran Bretagna) e, attraverso la piattaforma tecnologica di Netsize, erano veicolati a Telecom Italia (Serving Provider), la quale a sua volta li trasmetteva sulla rete di telefonia mobile all’operatore di telefonia mobile su cui era attestato l’utente che aveva richiesto il servizio SMS (Access Provider). In questo contesto, l’AGCom aveva avviato due procedimenti sanzionatori relativi, nel caso di Netsize, alla presunta violazione dell’art. 2 della delibera 664/06/CONS in combinato disposto con l’art. 70 D.Lgs. 259/2003 (inconsapevole attivazione di servizi a sovrapprezzo e assenza di trasparenza informativa) e, nel caso di Telecom Italia, alla presunta violazione dell’art. 3, comma 3, del Piano di Numerazione Nazionale (PNN) di cui alla delibera 52/12/CIR (omessa vigilanza sui contenuti e i servizi offerti sulle proprie numerazioni). Nessun procedimento risulta invece sia stato portato a termine nei confronti del Content Service Provider, FullTime. I due suddetti procedimenti si sono conclusi con esiti diversi tra loro:
- il procedimento nei confronti di Netsize è stato archiviato senza accertamento di alcuna infrazione, dal momento che la stessa Netsize è stata considerata come una mera interfaccia tecnica tra il titolare della numerazione (Serving Provider, ossia Telecom Italia) ed il titolare del contenuto (Content Service Provider, ossia FullTime), senza quindi un coinvolgimento o interesse diretto della stessa Netsize rispetto alla diffusione dei servizi SMS a sovrapprezzo;
- il procedimento nei confronti di Telecom Italia si è concluso con l’accertamento della violazione dell’art. 3, comma 3, PNN (e conseguente irrogazione di una sanzione di euro 120.000), in ragione del mancato esercizio di un controllo attivo e diretto sui contenuti ed i servizi a sovrapprezzo offerti sulle proprie numerazioni.
V.M.
Sentenza della Corte nelle cause riunite C-611/22 P | Illumina/Commissione e C-625/22 P | Grail/Commissione e Illumina
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