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di Luigi Viola
Sistemi di tutela amministrativa forti e sistemi di tutela amministrativa deboli: il paradosso italiano e quello francese.
Per certi versi, la lettura della pubblicistica giuridica francese può risultare, per il lettore italiano, fortemente sorprendente. Prendiamo una delle tante introduction au droit edite in Francia (con tutta evidenza, si tratta di una tipologia di pubblicazione giuridica non molto sviluppata nell’esperienza italiana); nella parte relativa alla contrainte (ovvero all’uso della forza ai fini dell’esecuzione del comando giuridico e della decisione giurisdizionale), troviamo la sorprendente (per il lettore italiano) affermazione secondo la quale <<notre droit administratif dispose d’un bel fort arsenal juridique lui permettant de condamner, s’il y a lieu, la puissance publique, à cela près qu’il lui manque l’extrême pointe de la contrainte: pas des voies d’exécution contre l’État! Mais rassurons-nous: celui-ci finit quand même par s’exécuter, car c’est dans la logique de l’État de droit>>. Secondo la già richiamata dottrina, il possibile ricorso alla forza fisica per l’esecuzione del comando giuridico e della decisione giurisdizionale non trova pertanto applicazione nei confronti dello Stato, dovendo cedere il passo a quella forma di autolimite che è insita nella categoria dello Stato di diritto. Certo si tratta di un’impostazione “tradizionale” della scienza giuridica francese che, nel corso degli anni, è stata sostanzialmente superata dall’attribuzione al Giudice amministrativo di poteri di ingiunzione e di poteri di coazione indiretta (concretizzabili soprattutto nell’applicazione delle cd. astreintes), complessivamente riportati dalla dottrina al cd. <<modello “compulsorio”>> di esecuzione delle decisioni del Giudice amministrativo e che trovano quotidiana applicazione anche nei confronti dello Stato; quello che conta ai fini del nostro discorso è però il fatto che la dottrina continui ad utilizzare, soprattutto nelle opere più direttamente destinate alla formazione dei giovani, gli schemi ricostruttivi più tradizionali, tutti organizzati sull’impossibilità di utilizzare la coazione fisica nei confronti dello Stato e sulla necessità di attribuire efficacia decisiva alla volontà dello stesso di autolimitarsi al rispetto del diritto, secondo la formula dell’État de droit... (segue)
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