La sentenza ha ad oggetto il ricorso che H3G aveva proposto per l’annullamento delle autorizzazioni al refarming della banda a 900 Mhz rilasciate a Telecom e Vodafone (cambio di tecnologia trasmissiva, da GSM a UMTS), ritenendo che fosse stato violato l’art. 6, co. 1, della delibera 541/08/CONS, con contestuale richiesta di risarcimento danni.
Il Collegio ha rigettato il ricorso poiché l’ambito di applicazione dell’art. 6, co. 1, della delibera 541/08/CONS - secondo cui il rilascio delle autorizzazioni al refarming era subordinato alla circostanza che i gestori esistenti a 900 MHz fossero nelle condizioni di poter attivare contemporaneamente almeno una portante con tecnologie di tipo 3G su una porzione di territorio nazionale che comprendesse almeno il 20% della popolazione residente - era costituito dai soli operatori GSM esistenti al momento dell’emanazione della delibera (quindi TI, VO e WIND).
Il Collegio, infine, ha ritenuto legittimo che il contributo versato dagli operatori autorizzati al refarming al Ministero dello Sviluppo Economico venga calcolato in misura proporzionale alla porzione di banda a 900 MHz da questi utilizzata con tecnologie UMTS.
GDM
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