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UENPE, dec. n. 3/2009,
Ufficio elettorale naz. per il Parlamento europeo, Sentenza n. 3/2009, in tema di confondibilità di un contrassegno sostitutivo con altro contrassegno non ammesso dal Ministero dell'interno (Dc-Pizza c. Dc-Sandri)
A prescindere dalle vicende processuali relative alle contese sull’uso legittimo dei segni distintivi di un partito "storico" (specie se non risultano concluse con una sentenza che abbia assunto forza di giudicato), rileva solo la possibilità che i contrassegni depositati possano determinare nell’elettore uno sviamento per confusione verso una forza politica che non è quella oggetto della sua libera scelta e dallo stesso riconoscibile per affidamento identitario nei segni e simboli utilizzati.
Deve escludersi la confondibilità del contrassegno sostitutivo, oggetto di opposizione, con quello (escluso e non sostituito) dell'opponente, in presenza della sola dicitura “DEMOCRAZIA CRISTIANA”, senza il contestuale collegamento con il tradizionale simbolo dello scudo crociato e con l'inserimento in una indicazione complessa con la dicitura “Terzo Polo di Centro”, stante anche la diversità grafica e cromatica dei due contrassegni considerati.