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NUMERO 21 - 12/11/2014

 I sodalizi sportivi dilettantistici. Profili costituzionali e posizioni giuridiche tutelate

La Costituzione non prevede una disposizione espressa sugli enti sportivi dilettantistici. Invece il fenomeno sportivo viene preso in considerazione dall’art. 117, comma 3°, della Costituzione: esso stabilisce che l’ordinamento sportivo è materia oggetto di legislazione ripartita tra Stato e Regioni. In questo modo la Costituzione riconosce indirettamente una rilevanza giuridica e sociale alla materia sportiva. Questo riconoscimento esibisce e certifica quanto emerge implicitamente dall’art. 2 della Costituzione, che, essendo una norma costituzionale aperta all’emersione di nuovi valori della persona, tutela lo sport quale bene immateriale e unitario, personificazione di un insieme che, pur ricomprendendo diversi valori, si differenzia ontologicamente da questi e si costituisce in una realtà espressione di un indipendente valore individuale e collettivo. Inoltre il combinato disposto degli articoli 2 e 18 della Costituzione sancisce il principio fondamentale di libertà associativa come strumento di esplicazione della personalità umana. In ambito sovranazionale analoghi principi vengono dettati dall’art. 22 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall’art. 11 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali... (segue)

 



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