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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 3 - 24/11/2014

 Le ordinanze gemelle sulla disciplina dei provvedimenti interdittivi dell'AGCom: alcune riflessioni

In via preliminare, va rilevato il particolare tono costituzionale delle due ordinanze "gemelle" con le quali il TAR Lazio (n. 10016/2014 e 10020/2014) ha sollevato una pluralità di questioni costituzionali relative alla disciplina legislativa che è alla base del Regolamento adottato dall'Autorità di garanzia per le comunicazioni (con delibera n. 680 del 12 dicembre 2013) in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, ovvero essenzialmente, ma non solo, sulla rete internet e su quella radiotelevisiva. Il TAR Lazio, infatti, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del Regolamento in questione rispetto a presunti violazioni del dettato legislativo, ha preferito alzare il livello della controversia, e in qualche misura spostare il baricentro della contesa, da quello relativo ai confini di legittimità degli atti posti in essere dall'AGCom a quello relativo ai limiti di costituzionalità dell'intervento del legislatore, anche in prospettiva futura. In vero, così facendo, cioè richiedendo ex officio l'intervento del giudice costituzionale su un complesso di presunti vizi di costituzionalità della normativa posta dalla legge, il giudice amministrativo ha tuttavia già sostanzialmente deciso su uno delle principali censure prospettate dai ricorrenti, vale a dire su quella relativa all'incompetenza dell'Autorità di garanzia nelle comunicazione ad adottare i provvedimenti di carattere repressivo specificatamente dettagliati e proceduralmente disciplinati nel Regolamento in questione. Sulla configurabilità di tali provvedimenti, poi, si concentra uno dei principali punti di scontro tra le parti del giudizio a quo: i ricorrenti sostengono che trattasi di atti che, sulla base di un accertamento di una violazione del diritto d'autore, sono volti a sanzionare i comportamenti lesivi di quest'ultimo; i resistenti affermano, invece, che si tratta di una procedura volta a impedire il procrastinarsi di violazioni accertate, e non a perseguire la violazione del diritto d'autore. Sul punto, il TAR Lazio asserisce in modo assai chiaro che dalla legge vigente risulta la competenza attribuita all'AGCom non consiste nell'accertamento delle violazioni del diritto d'autore e nella conseguente attività sanzionatoria, ma nell'adozione di provvedimenti immediatamente precettivi nei confronti degli operatori di rete e recanti l'ordine di rimuovere dai contenuti del WEB o di oscuramento dei siti... (segue)



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