Quello dei rapporti tra emergenza e diritto pubblico è un tema che ha tenuto sempre viva la riflessione della scienza pubblicistica, sia in ragione del difficile inquadramento degli atti extra ordinem adottati dagli organi di governo per far fronte, appunto, alle situazioni emergenziali, sia, più in generale, per la compatibilità di tali atti con i principi generali del nostro ordinamento, primi fra tutti i principi di legalità e di separazione dei poteri. Com’è noto, il fenomeno dell’emergenza ha accompagnato lo sviluppo degli ordinamenti giuridici sin dall’antichità; tuttavia, è un dato incontrovertibile che negli ultimi anni il ricorso al diritto dell’emergenza si sia diffuso a tal punto da diventare un vero e proprio modello alternativo di amministrazione pubblica: originariamente pensati e concepiti come inscindibilmente connessi all’esigenza di affrontare situazioni connotate dai caratteri della necessità e dell’urgenza, gli strumenti straordinari sono diventati via via il mezzo ‘preferito’ per tutte quelle situazioni complesse in cui (per incapacità o per cattiva volontà) non vengono usati gli strumenti ordinari, con tutte le garanzie a questi ultimi connesse. Con essi si pretende di affrontare ogni tipo di emergenza, sanitaria, ambientale, economica, criminale, sociale e finanche amministrativa: emergenze che dovrebbero essere connotate dalla eccezionalità e, conseguentemente, dalla provvisorietà, ma che invece spesso mascherano problemi strutturali e persistenti, che conducono ad una «emergenza stabilizzata». Com’è stato rilevato, si assiste alla progressiva dilatazione della nozione di «evento eccezionale», per cui si ricorre agli strumenti straordinari in presenza di fatti non sempre riconducibili all'emergenza in senso proprio». Si è parlato, in un'accezione negativa, di creazione di «microsistemi» tutt'altro che temporanei, di una tecnica «sostituiva» per l'attività pubblica, di un sistema di diritto pubblico «parallelo», sottolineando come vi siano «un'incapacità e un'inefficacia endemiche dell'apparato amministrativo ordinario a risolvere i problemi normali della collettività»... (segue)
ITALIA - DOTTRINA
La responsabilità diretta dello Stato e degli enti pubblici per il fatto illecito del sindaco compiuto nell’esercizio delle funzioni di protezione civile
Lisa Martinelli, Francesca Munerol, Margherita Andreaggi, Giulia Briano e Marco Altamura (06/05/2026)
ITALIA - DOTTRINA
I nodi vengono al pettine. Crisi della deliberazione e giurisdizionalizzazione del conflitto nell’autonomia speciale valdostana
Nicolò P. Alessi e Antonio Mastropaolo (06/05/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Sistemi elettorali e disuguaglianza di genere: riflessioni a partire dal voto regionale 2025 nelle Marche
Angela Cossiri e Selena Grimaldi (06/05/2026)
ITALIA - DOTTRINA
L’affaire Le Pen. Brève histoire juridique d’une inéligibilité politique
Franck Lafaille (06/05/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Preliminary Observations on the Romanian Constitutional Court's Annulment of the First Round of Presidential Elections in 2024
Sabrina Ragone (06/05/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Osservatorio del 6 maggio 2026
Osservatorio sul diritto elettorale (06/05/2026)
ITALIA - DOTTRINA
L'eclissi della finanza di progetto dopo la pronuncia della Corte di Giustizia UE 'Urban Vision'
Gianluca Briganti (05/05/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Separazione dei poteri fra dottrine costituzionali e dichiarazioni emergenziali: i dazi di Trump come banco di prova del costituzionalismo statunitense
Laura Fabiano (05/05/2026)