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NUMERO 23 - 10/12/2014

 Breve nota in ordine ai termini di prescrizione relativi alle utenze domestiche

Sono sempre più frequenti i casi in cui negli ultimi anni i fornitori di energia elettrica e di gas richiedono a distanza di molti anni somme non corrisposte dagli utenti anche a titolo di conguaglio. Al fine di valutare la legittimità di tali richieste occorre brevemente ricordare che, come ormai riconosciuto dalla costante giurisprudenza, i contratti mediante i quali i privati richiedono l’attivazione delle proprie utenze domestiche, nonché la fornitura del servizio attinente alle utenze medesime (attinenti, ad esempio, alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua, ovvero di servizi di telefonia e di internet) vengono pacificamente ricondotti alla fattispecie contrattuale disciplinata dagli artt. 1569 e ss. del Codice Civile, relativa alla somministrazione a prestazione continuativa (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. III^, sent. n. 26354 del 2013). Ebbene, il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l’oggetto si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo dunque un rapporto di durata. All’interno di tale rapporto, ogni singola prestazione – ed in particolare quelle relative al pagamento del corrispettivo relativo alla fruizione delle utenze domestiche – è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur essendo riferibile ad un’unica causa contrattuale. La riconducibilità dei rapporti negoziali di utenza domestica al contratto di somministrazione continuativa determina quindi l’applicazione della prescrizione breve sancita dall’art. 2948, n. 4, del Codice Civile. In particolare, a norma di tale disposizione, “si prescrivono in cinque anni (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, quello alla stregua del quale “la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, è applicabile solo a condizione che l’obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione “e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Essa si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo” (Cass. Civ., Sez. I^, sent. n. 1902 del 2014)...(segue)



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