
Con sentenze nn. 6066 e 6067, pubblicate il 10 dicembre 2014, il Consiglio di Stato, Sez. III^, ha enucleato alcuni rilevanti principi in materia di par condicio nei programmi di informazione politica durante i periodi non elettorali. In particolare, confermando le sentenze del Tar Lazio, Sez. I^, nn. 1392 e 1394 del 2014, il Supremo Consesso amministrativo ha ritenuto legittimo l’annullamento delle delibere 477/13/CONS e 476/13/CONS, mediante le quali l’AGCOM aveva riscontrato uno squilibrio dei tempi di parola in favore del PD nei programmi di approfondimento informativo “Che tempo che fa” e “In ½ ora”, ritenendo conseguentemente che dovesse essere assicurato adeguato spazio al PDL. A sostegno delle due decisioni (di identico contenuto), il Consiglio di Stato ha posto in evidenza come i criteri quantitativi di proporzionale ripartizione numerica delle presenze degli esponenti politici, fissati dalla L. n. 28/2000 per i programmi di “comunicazione politica” e/o durante il periodo elettorale, non possano trovare applicazione nei programmi di informazione al di fuori di tale periodo. Nelle trasmissioni di cd. infotainement - quali quelle interessate dalle delibere annullate - il rispetto dei principi di parità di trattamento e di imparzialità (artt. 7, comma 2, lett. c, del D.Lgs n. 177/2005 e 1, comma 6, lett. b, n. 9 della L. 249/1997), nonché di “equilibrio delle presenze” (delibere 200/00CSP e 22/06/CSP) è assicurato dall’impiego di parametri di carattere qualitativo (ossia afferenti la valorizzazione del tipo di programma, delle modalità di confezionamento dell’informazione, della condotta dei giornalisti, della rappresentazione di plurali opinioni, della veridicità delle informazioni fornite, ecc.). Una diversa interpretazione, secondo il Collegio, frustrerebbe invece la libertà di informazione, finendo con il rendere problematica l’attinenza del format alla notizia ed irrilevanti le modalità di conduzione dei programmi.
Nota di M.C.V.
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