
L’assetto di competenze nazionali e sovranazionali disegnato dalla disciplina normativa del settore energetico comporta notevoli refluenze sull’esercizio della funzione amministrativa. Nel settore dell’energia entrano necessariamente in gioco plurimi parametri che esprimono altrettanti valori dei quali l’amministrazione, nell’ambito della discrezionalità amministrativa che la legge le concede, deve inevitabilmente tener conto. D’altronde, ciò è ben evidenziato proprio dalla previsione, nel procedimento unico volto al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, della conferenza di servizi, quale sedes in cui ciascuna amministrazione, preposta alla cura dei rispettivi interessi che vengono in rilievo, debba esprimere il proprio assenso o dissenso alla realizzazione dell’opera. Come è stato opportunamente osservato, notevoli sono le conseguenze di un procedimento “unico”, volto però alla assunzione di “molteplici” atti di assenso. L’eterogeneità dei valori e degli interessi che lo Stato ha assunto come primari (tra i quali, la tutela dell’ambiente, del paesaggio, della salute, dell’iniziativa economica) introduce un tasso di complessità nella regolazione dei rapporti giuridici chiamati in causa dai procedimenti a carattere autorizzatorio, specialmente quando questi abbiano ad oggetto la costruzione di impianti alimentati da energia eolica. Tra i diversi interessi che vengono in rilievo nel procedimento autorizzativo, una delle esigenze di cui bisogna, senz’altro, tener conto è quella della tutela del paesaggio che, secondo parte della dottrina, è inteso «in un’accezione puramente estetico-culturale, e priva dunque di ogni riferimento (o addirittura equiparazione) alla nozione di ambiente»... (segue)
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