
La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta. Essa deve essere riconoscibile cioè identificabile come messaggio pubblicitario; deve contenere una comunicazione vera dal punto di vista complessivo senza omissioni e nell’omogeneità dei significati; deve essere corretta anche nei confronti dei concorrenti e della stessa pubblicità. Il quadro delle disposizioni volte ad assicurare la portata e l’efficacia di queste “enunciazioni” è complesso e vede l’intrecciarsi dei riferimenti normativi di portata generale con quelli riconducibili a mercati, a prodotti e a servizi specifici. Il rapporto fra la disciplina generale (quella delle c.d. pratiche sleali e quella sulla pubblicità ingannevole e comparativa, la prima riservata al rapporto fra imprese e consumatori e l’altra al rapporto fra imprenditori) e quelle settoriali e specifiche non è agevole... (segue)
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