Con sentenze n. 600 del 5 febbraio 2015 e n. 815 del 17 febbraio 2015, il Consiglio di Stato ha rigettato gli appelli proposti dall’AGCom avverso le sentenze con cui il TAR Lazio, in primo grado, aveva accolto i ricorsi proposti in relazione ai contributi dovuti dagli operatori di telecomunicazioni per il finanziamento dell’Autorità per gli anni dal 2006 al 2011. In via preliminare, il Giudice d’appello ha ritenuto che l’oggetto del giudizio consistesse nell’esatta identificazione del presupposto del prelievo contributivo imposto dall’AGCom. Il Consiglio di Stato ha, dunque, osservato che, ex art. 12 direttiva autorizzazioni (recepito in Italia dall’art. 34 CCE), tale prelievo deve essere commisurato esclusivamente ai costi amministrativi sostenuti per le attività di regolazione ex ante, come risultanti dallo specifico rendiconto annuo di cui al par. 2 di detto art. 12. Di conseguenza, i contributi integrano una “tassa di scopo”, ossia un’imposizione parzialmente commutativa, volta a finanziare esclusivamente i servizi resi agli operatori nel mercato di competenza, nella sola misura e finché risultino necessari, sulla base di apposite analisi di mercato, un intervento di regolazione ex ante. Da ciò discende, altresì, che possono essere assoggettati a contribuzione i soli ricavi conseguiti dagli operatori a fronte dei suddetti servizi e corrispondenti ai relativi costi sostenuti dall’Autorità.
F.F.
Annex
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