Con sentenza n. 1573/2015, pubblicata il 24 marzo 2015, il Consiglio di Stato, Sez. III^, ha respinto l’appello promosso da alcune emittenti televisive locali per l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico aveva escluso tali società dall’applicazione della misura economica compensativa prevista per il volontario rilascio delle frequenze della banda 790-862 MHz (canali 61-69 UHF), destinate dalla L. 220/2010 (cd. “Legge finanziaria per il 2011”) e dal D.L. 34/11 ai servizi in banda larga mobile.
A sostegno della decisione, il Collegio ha evidenziato come la contestata esclusione trovi fondamento nel fatto che la frequenza precedentemente esercita dalle ricorrenti dalle ricorrenti e successivamente modificata, ossia il CH 5 VHF, non rientra nella porzione di spettro interessata dal procedimento di cui alla richiamata disciplina di rango primario. Di talchè la stessa non può ritenersi oggetto di un “volontario rilascio”. Lo stesso ha inoltre rilevato come il CH 5 VHF non possa essere neppure indirettamente funzionale alla liberazione delle frequenze della c.d. banda 800 dal momento che, per le proprie caratteristiche tecniche, non si presta all’erogazione dei servizi in banda larga, i quali richiedono invece esclusivamente reti UHF.
Sulla scorta di tali considerazioni il Consiglio di Stato ha altresì respinto la domanda risarcitoria spiegata.
M.C.V.
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