
Fra le numerose questioni di costituzionalità della L. 56/2014 (c.d. Legge Delrio) affrontate dalla sentenza n. 50/2015 della Corte costituzionale, in questa sede ci si sofferma su quelle relative alla forma di governo delle neo-istituite città metropolitane, allo scopo di evidenziarne alcune evidenti criticità, che non sembrano essere state risolte dalla sentenza. In via preliminare, giova richiamare brevemente il contenuto delle norme di riferimento, per esaminare successivamente le argomentazioni delle regioni ricorrenti e quelle della Corte. Vengono in considerazione, a tal proposito, i commi 7, 8, 9, 19, 22, 25 e 42 dell’art. 1 della citata L. 56. Il comma 7 stabilisce che sono organi della città metropolitana il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. I commi 8 e 9 individuano poteri e competenze dei suddetti organi. In particolare, il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, nonché esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi, approva in via definitiva i bilanci dell'ente, ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. La conferenza metropolitana, invece, ha poteri propositivi e consultivi, “secondo quanto disposto dallo statuto”, adotta o respinge lo statuto medesimo e le sue successive modificazioni (con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione residente), ed esprime il parere sui bilanci dell'ente. Il successivo comma 19 prevede che il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, mentre il comma 25 stabilisce che il consiglio metropolitano – composto, ai sensi del comma 22, dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile a seconda della consistenza demografica della città metropolitana – è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della città metropolitana e che sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Il comma 42 dell'art. 1, infine, prevede che la conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana... (segue)
ITALIA - DOTTRINA
La discrezionalità del potere nella lotta al cambiamento climatico
Maralice Cunha Verciano (29/11/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Crisi dello Stato democratico rappresentativo, partecipazione politica elettronica e consapevolezza della società civile
Laura Fabiano (29/11/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Il pluralismo nazionale preso (democraticamente) sul serio
Gennaro Ferraiuolo (29/11/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Welfare State e crisi
Damiano Fuschi (29/11/2023)
ITALIA - DOTTRINA
I Signori del Tech e la sfida sulle regole: il caso Amazon
Mario Midiri (29/11/2023)
ITALIA - DOTTRINA
L’attualità del principio di sussidiarietà
Giovanni Mulazzani (29/11/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Il modello consultativo cinese
Laura Alessandra Nocera (29/11/2023)
Giurisprudenza - Italia - Consiglio di Stato -
Consiglio di Stato, Sentenza n. 1354/2023, Sull’ammissibilità nel processo amministrativo delle fonti confidenziali
(22/11/2023)