La legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” è una delle più controverse leggi approvate dal Parlamento negli ultimi 20 anni. Nel corso dell’iter della sua approvazione sono state innumerevoli le polemiche, i dubbi e le critiche che hanno caratterizzato il dibattito dal punto di vista politico-sociale. Polemiche e critiche che, anche dopo la definitiva approvazione, sono continuate in modo particolarmente acceso, convertendosi in interpretazioni volte all’utilizzo di tutti gli strumenti giuridici che l’ordinamento offre per opporsi ad una legge ritenuta errata o incostituzionale. Dapprima sono stati proposti cinque quesiti referendari, di cui quattro per l’abrogazione di alcuni degli articoli che disciplinavano i punti più controversi della riforma e uno per l’abrogazione dell’intera legge. A seguito del fallimento dei referendum, l’interpretazione delle questioni controverse si è trasferita nelle aule di giustizia e, segnatamente, in quelle della Corte Costituzionale e della Corte dei diritti dell’Uomo, oltre che nelle aule dei Tribunali mediante lo strumento, sempre più in espansione, dell’interpretazione adeguatrice. Oggi, dopo poco più di un decennio, è possibile trarre un primo bilancio complessivo della legge n. 40 del 2004. In primo luogo deve evidenziarsi che si tratta della prima disciplina organica che nel nostro paese regola la complessa materia della procreazione medicalmente assistita; materia che, indubbiamente, coinvolge una pluralità di interessi costituzionali particolarmente rilevanti, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento in grado di assicurare un livello minimo di tutela legislativa, tanto più che la materia è soggetta a una continua evoluzione correlata allo sviluppo della ricerca e delle tecniche mediche. Oggi certamente si può affermare che è stato in parte superato l’impianto originario caratterizzante la legge che si fondava sulla equiparazione dell’embrione alla “persona già nata” e sulla conseguente predisposizione di una tutela tale da sacrificare ogni altro bene o valore coinvolto, anche se di rilievo costituzionale. L’«eccesso di tutela» rigida e non «bilanciabile» dell’embrione aveva oggettivamente determinato, alla prova dei fatti, risultati negativi e irragionevoli... (segue)
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