
Con sentenza n. 8168/2015 il Tar Lazio ha accolto il ricorso promosso da Canale Italia S.r.l. avverso il provvedimento con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha escluso che tale Società, già emittente televisiva locale, potesse rivestire la qualifica di operatore di rete nazionale.
Secondo il giudice, il diniego opposto dall'amministrazione sarebbe illegittimo in quanto erroneamente fondato sulla supposta abrogazione, ad opera della L n. 88/2009, delle disposizioni della Legge Gasparri (art. 23, comma 7, L n. 112/2004) che consentivano alle emittenti locali di ottenere il rilascio della licenza di operatore di rete in ambito nazionale, al sussistere di determinati requisiti. A valle di una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento e dei principi in materia di successione delle leggi nel tempo, il Tar ha osservato come la richiamata L. 88/2009 si sia limitata a dettare i criteri di pianificazione delle reti nazionali e di assegnazione delle frequenze digitali. Ciò senza tuttavia incidere sul procedimento "a monte" teso al rilascio del titolo abilitativo per l'acquisizione dello “status" di operatore di rete nazionale.
M.C.V.
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