
Con sentenza n. 2772/2015, la sez. III^ del Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Lazio, sez. I^, n. 11626/2014 che aveva ritenuto inammissibile l’istanza di accesso avanzata da Fastweb che, con riferimento agli atti del procedimento di cui alla delibera n. 578/10/CONS, chiedeva di prendere visione dei dati riguardanti la valorizzazione della manutenzione correttiva forniti da Telecom Italia.
Il TAR aveva ritenuto il ricorso inammissibile poiché la ricorrente aveva già avuto accesso al fascicolo e comunque i dati di Telecom erano da considerarsi riservati per ragioni di natura industriale e commerciale.
Il Consiglio di Stato, al contrario, ha accolto l’appello ritenendo che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto che l’istanza riguardava fatti nuovi che attribuiscono legittimazione all’accesso. Ed infatti, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato (n. 1856/2013) che aveva annullato la delibera n. 578/10/CONS, si era reso necessario il rinnovo del procedimento ai fini dell’ottemperanza della sentenza. Proprio per tale ragione, è sorto l’interesse dell’appellante a partecipare al procedimento di consultazione in modo consapevole, con cognizione dei dati forniti da Telecom.
I giudici di secondo grado, quindi, hanno ritenuto necessario garantire una maggiore trasparenza che rileva, non solo nei confronti dell’operatore, ma anche nell’interesse della concorrenza del mercato.
C.G.
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