
Con sentenza n. 3592 del 2015, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha, da un lato, dichiarato inammissibili i ricorsi per l’ottemperanza proposti da Telecom Italia, Vodafone e WIND e, dall’altro, respinto il ricorso in ottemperanza azionato da H3G, con cui detti operatori avevano impugnato la delibera AGCom n. 365/14/CONS chiedendo la declaratoria di nullità per violazione e/o elusione del giudicato di precedenti pronunce emesse dallo stesso Consiglio di Stato.
La vicenda trae origine dall’applicazione – per la prima volta – della tariffa di terminazione mobile in capo all’operatore H3G per il periodo 2008/2009, avvenuta con delibera AGCom n. 628/07/CONS e dal successivo decalage della medesima tariffa imposto dall’Autorità con delibera n. 446/08/CONS.
In particolare, a seguito di un lungo iter processuale, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 21/2013, in parziale accoglimento del ricorso di H3G, ha annullato tale ultima delibera; successivamente, l’Autorità ha chiesto al Consiglio di Stato chiarimenti sulle modalità di esecuzione della citata pronuncia, chiarimenti forniti dal Giudice Amministrativo con sentenza n. 3636/2013.
A valle di tale pronuncia, l’AGCom ha adottato la delibera 365/14/CONS con cui ha confermato il decalage della tariffa di terminazione di H3G precedentemente previsto dalla delibera 446/08/CONS differendone, però, di due mesi il timing di applicazione.
Ebbene, con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato ha escluso la prospettata violazione del giudicato, rilevando come l’Autorità – attraverso la delibera 365/14/CONS – abbia correttamente ottemperato al vincolo conformativo scaturente dalle sentenze nn. 21 e 3636 del 2013.
Tuttavia, il Giudice Amministrativo non ha escluso la presenza di vizi procedimentali e sostanziali propri della delibera 365/14/CONS, il cui scrutinio resta però “affidato all’ordinario giudizio di cognizione”.
Con nota di D.C.
21/11/2016
04/03/2016
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