
La Corte ha riconosciuto la violazione del diritto alla vita (art. 4.1 Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo) per l’uccisione extra-giudiziale di un membro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) responsabile del rapimento di alcuni ostaggi. Non è stata, invece, provata la violazione del diritto alla vita per l’uccisione di altri membri dell’MRTA poiché dette uccisioni sono avvenute, a differenza della prima, durante l’operazione condotta dallo Stato per la liberazione degli ostaggi. Infine, la Corte ha ravvisato la violazione del diritto ad un equo processo e alla tutela giudiziaria (artt. 8.1 e 25.1 Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo) e del diritto all’integrità fisica (art. 5.1 Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo) dei familiari delle vittime per la mancanza di investigazioni effettive da parte degli organi dello Stato e per i patimenti sofferti a seguito dell’uccisione dei congiunti.
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