
Con sentenza n. 10430/2015, il TAR del Lazio ha chiarito l’ambito di applicazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 259/2003, come modificato dall’art. 6, c. 4 del D.L. n. 145/2013, con riferimento ai diritti amministrativi dovuti al Ministero dello sviluppo economico per le attività di propria competenza.
La questione ha riguardato la richiesta, avanzata da un operatore minore che offre alle piccole e medie imprese del Nord-est servizi integrati a banda larga, di pagare i contributi per i diritti amministrativi in base alle modifiche introdotte dal D.L., tenendo conto del numero di utenti compreso tra i 1.000 e 2.000. Il Mise, tuttavia, ha respinto l’istanza sostenendo che l’art. 6 sarebbe applicabile solo gli operatori che operano a livello nazionale.
Secondo il TAR, tuttavia, la nuova fascia di contributi è stata introdotta soprattutto con riguardo alle piccole e medie imprese attive nel settore anche se non a livello nazionale, considerato che il contributo è determinato proprio sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell’offerta. Tale fascia contributiva, quindi, consente, da un lato, un maggiore incasso da parte dello Stato (che in tal modo apre anche a nuovi soggetti) e, dall’altro, incentiva la digitalizzazione delle zone a fallimento di mercato.
Con nota di C.G.
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