
Quella fra convenzioni costituzionali e giurisprudenza costituzionale è la storia di un rapporto in buona misura mancato, di una relazione sostanzialmente evasa, assai rari risultando i casi in cui le prime hanno incrociato il percorso della seconda, la quale, peraltro, laddove si è decisa ad operarne il richiamo, lo ha fatto per profili abbastanza marginali e poco rilevanti ai fini della decisione da assumere, mostrando un atteggiamento che tradisce, come avremo modo di constatare, da un verso, diffidenza e, dall’altro, vera e propria inimicizia e/o incompatibilità. Ovviamente, va sin da subito precisato che quanto appena osservato vale per le convenzioni costituzionali e non per la convenzione in quanto tale, posto che nella giurisprudenza costituzionale si registra un utilizzo del termine convenzione che, a differenza di quanto, ad esempio si rileva per la consuetudine, risulta assai promiscuo, in quanto attinge equamente sia al vocabolario comune che a quello tecnico-giuridico. Non solo, si segnala che anche in quest’ultimo senso la portata semantica del vocabolo (e dei suoi paronimi) è sensibilmente più ampia, multiforme e divaricata rispetto a quel che è dato ancora una volta riscontrare per la consuetudine, spaziando con disinvoltura fra orizzonte normativo e non normativo. Ne consegue che, molto più che per la consuetudine, l’aggettivo – nel nostro caso costituzionale – per la convenzione assume un rilievo capitale: non aggettivato infatti il termine in questione finirebbe per dare ospitalità a fattispecie sin troppo varie e disomogenee. Orbene, indagare – come si intende fare in questo studio – l’approccio dei giudici di Palazzo della Consulta alla convenzione costituzionale significa fare i conti, come si diceva, con un materiale giurisprudenziale assai limitato che riflette un apporto alla definizione della figura – tanto auspicabile, quanto incerta e divaricata su ogni punto di essa qualificante è la posizione dei giuristi: giuridicità, origine negoziale, relazione con il sistema costituzionale, ecc.– sul piano quali-quantitativo, abbastanza modesto. Così che, la previsione formulata più di cinquanta anni fa da Ugo Rescigno, secondo la quale la Corte costituzionale «per la sua posizione e le sue funzioni è l’organo che con più probabilità può essere costretto ad occuparsi di convenzioni costituzionali» non ha assolutamente trovato conferma, tanto che chiunque oggi potrebbe piuttosto ripetere l’affermazione di segno opposto, formulata alla fine degli anni novanta, che la «possibilità di un intervento del giudice costituzionale su una norma convenzionale è a dire il vero soltanto una mera potenzialità, non essendosi ancora concretizzata». La cosa appare tanto più rilevante se si considera, da una parte, il quasi sessantennale arco temporale di attività della Corte costituzionale e, dall’altra, il fatto che – com’è stato detto dalla dottrina che più di ogni altra, da noi, ha esplorato il tema – «ogni costituzione vivente è permeata in ogni sua parte di convenzioni», la cui mancata considerazione pregiudicherebbe in modo decisivo la stessa comprensione di istituti centrali del nostro sistema costituzionale e, in definitiva, della stessa forma di governo, dato altresì che «nel capo del diritto pubblico – e del diritto costituzionale in specie – più che le consuetudini operano le convenzioni». Si tratta, a questo punto, di interrogarsi sulle ragioni di questa mancata valorizzazione della convenzione costituzionale da parte della Corte costituzionale... (segue)
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