
Con sentenza n. 49 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A). In particolare, i rimettenti, con le relative ordinanze, censuravano la suddetta norma nella parte in cui vieta di applicare la confisca urbanistica «nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi», e, segnatamente, in base al presupposto che tale assetto normativo “determinerebbe una forma di iperprotezione del diritto di proprietà, nonostante il bene abusivo non assolva ad una funzione di utilità sociale (artt. 41 e 42 Cost.), con il sacrificio di principi costituzionali di rango costituzionalmente superiore, ovvero del diritto a sviluppare la personalità umana in un ambiente salubre (artt. 2, 9 e 32 Cost.)” (Cons.dir. 1). E ciò in quanto essi ritenevano che, a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Varvara c. Italia del 29 ottobre 2013, la norma impugnata dovesse essere interpretata nel senso che è preclusa la confisca qualora non venga pronunciata una condanna per il reato di lottizzazione abusiva. Ne deriverebbe che la misura sanzionatoria in parola non potrebbe essere adottata quando il reato è prescritto, e nonostante il fatto che sia stata accertata, sia pur incidentalmente, la responsabilità del soggetto destinatario della misura reale. Una siffatta argomentazione nasce dall’interpretazione consolidatasi in sede europea secondo la quale la confisca costituirebbe una misura penale e, dunque, avrebbe ragione di essere comminata solo a seguito, non solo dell’accertamento sostanziale, ma delle pronuncia formale di responsabilità nei riguardi del soggetto interessato. In ciò differenziandosi dal significato datone dai giudici di legittimità, che ne riconoscono la natura amministrativa e la possibilità che essa venga disposta dal giudice penale (in funzione di supplenza della P.A.) anche in caso di prescrizione di reato ovvero di pronuncia di non luogo a procedere, ogni qualvolta venga accertata la fattispecie di lottizzazione abusiva, anche nei riguardi di terzi acquirenti - anche in buona fede, secondo l’orientamento poi superato nella sentenza CEDU Sud Fondi - sempre che vengono accertati profili di colpa a loro carico... (segue)
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