La legge n. 124/2015, cd. riforma Madia, contiene una serie di disposizioni direttamente applicabili e una serie di disposizioni di delegazione. Tra le prime si annovera l’art. 3 che introduce nella legge generale sull’azione amministrativa, l’art. 17 bis della legge generale sull’azione amministrativa. Tale articolo rubricato “silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici” contiene una novità rilevante: l’estensione del regime del silenzio assenso ai procedimenti che vedono coinvolte più pubbliche amministrazioni e ancorché esse siano preposte alla tutela di interessi sensibili come l’ambiente, il paesaggio, i beni culturali o la salute. I procedimenti cui si applica tale forma di silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni sono quelli diretti all'adozione di “provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche” ossia, in buona sostanza, tutti i procedimenti amministrativi. L’art. 17 bis l. n. 241/90 dispone espressamente, quindi, che qualunque atto di assenso di una pubblica amministrazione che debba intervenire in un procedimento di un’altra pubblica amministrazione venga sostituito da un silenzio assenso nel caso in cui l’amministrazione non si pronunci nel termine ordinario di trenta giorni. Nel caso delle amministrazioni preposte ai settori sensibili (pubblica incolumità, ambiente, beni culturali etc.) questo termine viene allungato a novanta giorni dal nuovo dettato normativo. Appare chiaro che la norma costituisce una vera e propria fuga in avanti in quella che si potrebbe definire la “guerra di logoramento” degli interessi sensibili che vengono sempre più parificati a quelli ordinari. La differenza tra gli interessi a tutela ordinaria e quelli a tutela rinforzata si sostanzia oggi, in relazione allo specifico istituto, solo nella differenziazione del termine per la formazione del silenzio assenso, appunto trenta giorni per gli interessi a tutela ordinaria e novanta giorni per quelli a tutela rinforzata. La disposizione è stata salutata da molti con favore perché aiuterebbe a contrastare la prassi dei veti interposti dalle indicate amministrazioni che, non intervenendo e rimanendo inerti, ostacolano, di fatto, la realizzazione di qualsiasi tipo di intervento con gravi ripercussioni sugli interessi delle imprese e dei cittadini. Pur condividendo l’assoluta necessità di prevedere termini più rapidi di conclusione dei procedimenti e di trovare il modo di evitare che l’inerzia delle amministrazioni possa ritardare l’esecuzione di qualsiasi iniziativa privata o addirittura sostanzialmente bloccarla si intendono di seguito offrire tre valutazioni critiche. La prima riguarda la mancata coerenza con l’art. 20 della l. n. 241/90; la seconda la compatibilità con il diritto europeo e la terza la mancata valutazione dell’impatto della norma... (segue)
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