
La legge n. 124/2015 persegue l’obiettivo ambizioso di riorganizzare profondamente le strutture e le funzioni delle pubbliche amministrazioni, in tutte le loro articolazioni. In questo disegno si collocano gli specifici interventi mirati a riformare, in alcuni aspetti ritenuti critici, la disciplina generale del procedimento e dell’atto amministrativo, racchiusa nella legge n. 241/1990. Le innovazioni comprendono correzioni “estetiche”, di mero perfezionamento tecnico delle norme previgenti, insieme a modifiche sostanziali più rilevanti e a progetti di riassetto complessivo di determinati settori. Gli strumenti normativi utilizzati risultano diversificati. La tecnica preferita è quella della delega al Governo, ritenuta più idonea per sistemare adeguatamente materie considerate di elevata difficoltà (articoli 2, 4 e 5). Questo dato “formale” suggerisce una prima riflessione. La legge n. 241/1990 accelera la sua singolare parabola: nata e apprezzata come statuto chiaro e “leggero” dell’atto e del procedimento, è diventata, ormai, un contenitore sempre più appesantito e complicato di regole dettagliate dell’attività amministrativa. La l. n. 124 prevede anche importanti innovazioni alla 241 operanti senza interposizione delle deleghe legislative. Si tratta, in particolare, dell’art. 3 (che introduce il nuovo art. 17-bis, riguardante il “silenzio tra pubbliche amministrazioni”) e dell’art. 6 (relativo, letteralmente, all’autotutela, ma concernente, in concreto, la SCIA, l’annullamento e la sospensione d’ufficio). L’opzione del doppio passo” voluta dal legislatore (modifiche immediatamente in vigore e innovazioni rimandate all’attuazione delle deleghe) comporta qualche controindicazione. In questo modo si alimenta il senso di instabilità e di incertezza del quadro normativo, aprendo anche indesiderati problemi di diritto transitorio, coinvolgente ben tre fasi temporali diverse: I) periodo anteriore alla legge n. 124/2015; II) periodo successivo all’entrata in vigore della legge n. 124; III) periodo conseguente all’emanazione dei decreti delegati e dei regolamenti governativi previsti dalla stessa legge n. 124. L’impropria frammentazione cronologica della riforma è evidente nella evoluzione della SCIA: significativamente modificata dall’articolo 6 della legge n. 124, essa risulta destinata al completo e radicale riassetto, per effetto della delega di cui all’art. 2. Anche il nuovo istituto del “silenzio tra pubbliche amministrazioni” (art. 3) assume carattere effimero, perché dovrà essere coordinato con la futura “conferenza di servizi”, definita attraverso l’esercizio della delega di cui all’art. 5... (segue)
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