La disciplina dell’autotutela, significativamente incisa dalla l. n. 124/2015, rappresenta senz’altro una delle maggiori innovazioni della recente riforma e, non a caso, ha immediatamente attirato l’attenzione della dottrina, che ne ha così già tracciato le principali caratteristiche e finalità. Scopo dichiarato della riforma, in continuità con quanto disposto dal c.d. decreto “sblocca Italia” in merito all’istituto della revoca, è quello di tutelare l’affidamento degli operatori economici, al fine di stimolare nuovi investimenti mediante la garanzia di maggiore stabilità e certezza dei provvedimenti amministrativi e, a maggior ragione, dei c.d. titoli impliciti, abilitanti l’esercizio di attività economiche e attributivi di benefici. In tale ottica ben si spiegano: (i) il limite temporale di diciotto mesi introdotto per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela dei provvedimenti “di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20”, e per l’esercizio dei poteri inibitori e/o repressivi sulle attività intraprese con d.i.a./s.c.i.a. in contrasto con la normativa vigente, dopo la scadenza dei termini fissati dall’art. 19, co. 3 e 6-bis, l. n. 241/1990 (in forza del richiamo contenuto all’art. 19, co. 4, che impone il rispetto “delle condizioni previste dall’art. 21-nonies”); (ii) l’abrogazione dell’art. 21, co. 2, l. n. 241/1990, che, collocato dopo la disposizione sulle conseguenze sanzionatorie delle dichiarazioni o attestazioni false o mendaci (co. 1), prevedeva che “Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente”; (iii) la riformulazione dell’art. 21-quater, co. 2, l. n. 241/1990, regolante la sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione del provvedimento amministrativo, oramai anch’essa ancorata al termine di diciotto mesi, per scongiurarne un utilizzo distorto che vanifichi l’introdotto limite temporale all’autotutela. Si è con ciò voluto ovviare ai casi in cui, anche a distanza di molti anni, un operatore che aveva intrapreso la propria attività economico-commerciale dovesse interromperla per effetto di un provvedimento di autotutela o, ancora, del riscontro della mancata formazione del titolo abilitativo implicito, con le rilevanti conseguenze sanzionatorie derivanti dall’abrogato art. 21, co. 2... (segue)
ITALIA - DOTTRINA
Unione europea e uso di spyware: il caso Paragon tra prerogative di sicurezza nazionale e Media Freedom Act
Pierfrancesco Breccia (03/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Patti chiari, amicizia lunga? La collaborazione pubblico-privato per la sicurezza negli esercizi pubblici
Claudio Costanzo (03/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Contributo per la ricerca di una nozione giuridica di ‘agonismo’
Guido Clemente di San Luca (03/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Il ritardo nella nomina “politica” dei giudici costituzionali: un morbo incurabile?
Giuseppe Donato (03/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Decisore politico, stati di emergenza e sistema delle fonti negli ordinamenti liberal-democratici europei
Giacomo Giorgini Pignatiello (03/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Legge di bilancio e indirizzo politico economico alla luce delle recenti tendenze decisionali delle Camere: il consolidamento di un parlamentarismo vincolato
Paolo Longo (03/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
La disciplina giuridica dei poteri speciali dello Stato per la tutela delle attività e degli asset di rilevanza strategica nel settore spaziale e aerospaziale
Luca Vincenzo Maria Salamone (03/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Pianificazione delle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili e riserva di procedimento amministrativo
Francesco Scalia (03/12/2025)