
Tradizionalmente la sicurezza rappresenta un interesse pubblico suscettibile di limitare i diritti individuali allo scopo di garantire l’ordinato svolgimento del vivere civile. La sicurezza ha, anzi, la funzione di presupposto della garanzia dei diritti stessi: il diritto alla sicurezza quindi si manifesta come diritto alla sicurezza dei diritti. In questo senso la sicurezza si configura come diritto della collettività. Peraltro bisogna notare che il tema della sicurezza non è certo nuovo. Garantire la sicurezza è da sempre uno dei compiti dello Stato, anzi uno dei presupposti fondamentali della sua sovranità. Infatti essa, nella sua duplice espressione di sicurezza da pericoli esterni e di garanzia dell’ordine pubblico interno, ha rappresentato a lungo la fonte di legittimazione del potere assoluto di fronte ai sudditi. Una certa attenzione al concetto di sicurezza è stata dedicata anche da alcuni dei maggiori teorici dello Stato liberale. Bisogna poi notare che già nelle Dichiarazioni dei diritti della fine del XVIII secolo la sicurezza assumeva valore di diritto. Vale qui ricordare innanzitutto l’articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dello Stato della Virginia del 12 giugno 1776 secondo cui “il perseguire ed ottenere felicità e sicurezza” è tra i diritti innati spettanti a tutti gli uomini e l’incipit della Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti del 4 luglio 1776, che usa un’espressione analoga. Poi la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 pose il diritto alla sicurezza tra i diritti inalienabili dell’uomo; in particolare secondo l’articolo 2 della suddetta Dichiarazione, il concetto di sicurezza concerneva la garanzia dei diritti da intendersi come protezione delle persone e dei beni contro gli abusi della monarchia e come sicurezza dei rapporti giuridici. Sicché in questo caso non siamo di fronte ad un diritto individuale alla sicurezza ma piuttosto a un diritto alla sicurezza inteso quale presupposto e garanzia degli altri diritti... (segue)
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