
Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli presentati da alcuni operatori di telefonia contro le sentenze del Tar Lazio 5650/2015 e 5666/2015, che avevano a loro volta respinto i ricorsi di primo grado contro la Delibera 187/13/CONS. Il Consiglio di Stato, dunque, ha integralmente confermato che la determinazione della tariffa di terminazione fissa per il 2012 doveva tenere in considerazione la stretta correlazione e il condizionamento reciproco tra la simmetria tariffaria, i costi modellati su un operatore efficiente ed il superamento delle differenze infrastrutturali tra Telecom Italia e gli operatovi alternativi, anche con riferimento al processo di migrazione all’interconnessione in tecnologia IP, che ha sostituito la “tradizionale” interconnessione in tecnologia TDM. Conseguentemente, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la scelta dell’Agcom di mantenere anche per il 2012 l’asimmetria tariffaria al livello SGU (cd. “stadio locale”) della rete della stessa Telecom Italia a causa della persistente asimmetria architetturale tra l’infrastruttura di rete dell’incumbent e quella degli operatori alternativi. Il Consiglio di Stato ha altresì confermato la corretta identificazione della tariffa di terminazione efficiente al livello SGT singolo (cd. “stadio distrettuale”) della rete di Telecom Italia.
(Nota di V.M.)
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