
Costituisce violazione della libertà di riunione e di associazione (art. 11 CEDU) e – per una parte dei ricorrenti – del diritto a libere elezioni (art. 3 del Protocollo n. 1 alla Convenzione), la decisione della Corte costituzionale turca che ha disposto lo scioglimento di un partito politico nazionale in ragione della sua piattaforma politica relativa al “problema curdo”, che sebbene caratterizzata dall’asserita necessità di soluzioni pacifiche e coerenti con i principi della democrazia e dello Stato di diritto, è stata dall’autorità giudiziaria ritenuta affine alle finalità di organizzazioni qualificate come terroristiche, poiché contrastante con i principi dell’integrità territoriale dello Stato e dell’unità della nazione.
25/01/2023
14/10/2022
18/05/2022
22/09/2021
28/12/2020
27/07/2020
05/02/2020
04/10/2019
01/05/2019
26/12/2018
29/10/2018
25/06/2018
29/12/2017
28/07/2017
13/03/2017
07/10/2016
17/06/2016
22/01/2016
25/09/2015
03/07/2015
03/04/2015
16/01/2015
24/10/2014
20/06/2014
28/03/2014
20/12/2013
16/09/2013
17/05/2013
15/02/2013