
Il Tar Lazio ha annullato la Delibera Agcom n. 568/13/CONS, che aveva determinato i contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale per l’anno 2013. Secondo il Collegio, infatti, l’Agcom aveva illegittimamente esteso a tutto il 2013 il regime di contribuzione previsto dall’art. 27, comma 9, Legge 448/1999, che tuttavia è proprio dell’era della televisione analogica, e questo nonostante la conversione delle trasmissioni in tecnica digitale si fosse già completata il 30 giugno 2012. L’impossibilità di applicare la pregressa disciplina a fronte di un quadro fattuale completamente mutato è anche dimostrata, secondo il Tar, dal fatto che l’Agcom, per calcolare il contributo, è stata costretta a fare riferimento al fatturato di un soggetto (il concessionario) diverso da quello onerato dal contributo (l’operatore di rete). Peraltro, nel caso di specie, nonostante il contributo gravasse non più sul concessionario (figura ormai scomparsa nel nuovo regime) ma sull’operatore di rete, l’Agcom aveva comunque utilizzato come base imponibile il fatturato dell’ex concessionario, che tuttavia era figura diversa dall’operatore di rete.
Nota di VM
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